Quesito del 18/05/2018

Gentile avvocato, siamo soci di una Cooperativa e siamo stati beneficiari, in virtù della sussistenza di requisiti soggettivi richiesti dalla legge, del Contributo Regionale per la categoria Nuove costruzioni ad erogazioni in conto Capitale, in seguito al decreto 1753 del 2003 pubblicato sul Burc 47 del 06.10.2003.
Tale contributo regionale, come previsto, va decurtato dal prezzo di trasferimento degli alloggi. La Regione ha erogato l’ultimo saldo del contributo, successivamente alla stipula degli atti notarili, effettuati nel 2015. Dunque i soci di codesta Cooperativa si sono trovati ad anticipare le somme, corrisposte a titolo di saldo, attraverso la stipula dei mutui, in un momento invece successivo, dalla Regione Campania.
Stante il fatto che i contributi pubblici sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione edilizia, con il vincolo della giustificazione della spesa, si chiede se il Liquidatore possa procedere alla restituzione proporzionale delle anticipazioni effettivamente eseguite in ragione della liquidità sopraggiunta in forza della erogazione del saldo contributo pubblico e se lo stesso possa essere inquadrato come credito vantato da ogni singolo socio in quota proporzionale e che come tale debba essere restituito il prima possibile e non essere destinato per alcun altro utilizzo.
Si chiede questo in quanto sono in corso dei contenziosi (uno col costruttore ed uno con il Comune) e dunque il liquidatore teme che tali contributi non vadano restituiti, ma lasciati sul conto corrente in attesa dei giudizi e di sentenza ufficiale proprio per la presenza di una probabile passività e dunque della responsabilità che ne deriverebbe.
Infine si rappresenta che i contributi presenti sul conto della Cooperativa non sono uguali per tutti i soci, sia perchè alcuni sono decaduti dal beneficio, sia perchè alcuni soci avevano dei debiti che andavano stornati da tale fondo. In virtù di questo motivo, i soci sono timorosi che i costi della gestione vengano affrontati con i fondi presenti e dunque pesino soltanto sui soci che sono stati beneficiari di tali contributi, che si ripete non sono uguali per ciascun socio.
Laddove non si possano restituire, come si può risolvere la questione? E’ giusto fare richiesta dei costi della gestione a chi non ha più alcuna somma perchè ha perso il contributo, è corretto fare delle appostazioni contabili distinguendo gli importi per ciascun socio? Se si facesse una lettera di manleva al liquidatore, quali rischi si correrebbero?

Risposta al quesito:
Il contributo pubblico viene erogato in ragione degli alloggi da realizzare, sicché tutti i soci assegnatari devono possedere i requisiti per poterne fruire.
Ciò posto, qualora alcuni soci dovessero perdere i requisiti non dovrebbe potersene avvantaggiare altro socio, ma è, viceversa, necessaria la revoca ovvero la restituzione spontanea del contributo in debitamente erogato.
Il contributo pro quota dovrebbe essere proporzionale al valore di ciascun alloggio, sicché sembra improbabile che la differenza tra i benefici fruiti dai soci sia dovuta a cause diverse, come supposto nel quesito.
La contabilità inerente a ciascun socio è la risultante dei versamenti dallo stesso eseguiti, della quota di contributo spettante e dal costo dell’alloggio, sicché il tutto deve essere rapportato al prezzo di assegnazione, in parte pagato con l’accollo di mutuo e in parte con la quota integrativa in contanti. Allorquando gli alloggi sono stati realizzati, il contributo è andato a destinazione, mentre la liquidità che può esistere nella contabilità sociale risulta del tutto autonoma dalla erogazione dell’agevolazione pubblica. La predetta liquidità, infatti, può essere momentanea, stante la possibile insorgenza di passività, come accade nel caso di specie.
Il liquidatore fa bene a non distribuire l’apparente liquidità residua, posto che, in caso di sopravvenienza passiva, sarebbe responsabile della dismissione indebita del danaro sociale.