Sono socio di cooperativa edilizia divisa a mutualità prevalente, senza contributo. La cooperativa ha proceduto al frazionamento del mutuo e presto faremo l’assegnazione e gli accolli. Tuttavia a causa dell’esclusione di un socio (e non avendo supplenti) la cooperativa dispone di un alloggio non assegnato, con frazione di mutuo in capo alla cooperativa (di fatto quindi non può procedere alla liquidazione e chiusura della coop).
Ci è capitato di vendere l’alloggio a un soggetto che non gode dei requisiti prima casa e che non vuole diventare socio. La domanda è se possiamo cedere l’alloggio a condizioni di mercato, a soggetto terzo (che non diverrebbe socio), e come dovrebbe essere strutturata la cessione.
Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se la Cooperativa ha stipulato l’atto di Convenzione ai sensi della L.865/71, perché in tal caso sussiste la regola dei requisiti soggettivi del socio ovvero del terzo acquirente.
La Cooperativa può alienare a terzi uno degli alloggi in quanto non supera la percentuale della mutualità prevalente prevista dalla Legge.
E’, tuttavia, necessario che lo Statuto sociale non preveda il divieto di intrattenere rapporti commerciali con i terzi.
Se sussistono i predetti presupposti, occorrerà convocare l’assemblea dei soci che autorizzi la stipula dell’atto pubblico di vendita, stabilendo tutte le inerenti condizioni economiche.