Gentilissimo avvocato, gradirei sottoporLe il seguente quesito: mio marito era ferroviere e socio di una società cooperativa edilizia per la costruzione di case economiche tra ferrovieri e pensionati delle Ferrovie dello Stato.
Negli anni ’50 la Cassa Depositi e prestiti concesse alla Amministrazione autonoma delle FF.SS. un mutuo per la costruzione di 20 alloggi della predetta cooperativa al tasso del 5,80% ammortizzabile in 35 anni, assistito dal contributo statale del 4%. Mio marito, dopo aver ricevuto in consegna l’appartamento originariamente prenotato, versò completamente la quota di ammortamento del mutuo su di lui gravante, a seguito di approvazione sia del collaudo del fabbricato sociale della Cooperativa che del riparto, tra i soci assegnatari degli alloggi, della spesa sostenuta per la costruzione dell’edificio.
Nel 2000 mio marito è morto e il Tribunale ha dichiarato me, mia figlia e mio figlio coeredi. Come tali abbiamo tutti i diritti al trasferimento dell’appartamento assegnato a mio marito. L’anno scorso siamo stati iscritti nel libro dei soci e nel mese di luglio 2017 il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, ha comunicato (a noi e ad altri soci) che nulla osta alla formale assegnazione dell’alloggio e, ai sensi dell’art. 139 del T.U. 28.4.1938 n. 1165, alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale con la Cassa DD.PP.
La Cooperativa ancora non ci ha intimato per iscritto la sottoscrizione dell’atto di assegnazione entro un termine, ma ha già contattato un Notaio per la stipula degli atti. Senonché mio figlio, che risiede all’estero, non è disponibile a presenziare alla stipula nè a dare delega a persona di sua fiducia. Per sue vicende personali non dà più notizie di sé. Il Notaio mi ha detto che in assenza di uno dei tre coeredi non è possibile sottoscrivere alcun atto in quanto a suo dire “il trasferimento è unico”.
Le chiedo se ciò è vero e se è possibile che la Cooperativa e la Cassa stipulino solo con me e mia figlia, almeno nei limiti delle nostre quote, oppure se vi è un’altra soluzione per costringere la cooperativa a stipulare, poiché mi sembra assurdo che io e mia figlia dobbiamo perdere i nostri diritti sull’appartamento dopo aver già pagato tutto e dopo aver già ottenuto il nulla osta.
Risposta al quesito:
La successione degli eredi del socio di Cooperativa edilizia a contributo pubblico è regolata dal diritto comune, come previsto dall’art. 116 del Testo Unico per l’edilizia popolare n.1165/38.
Nel caso di specie, gli eredi attivi devono ricorrere al Tribunale civile ai sensi dell’art. 48 del codice civile per la nomina del curatore del soggetto dichiarato assente.
Il curatore procederà certamente all’accettazione dell’assegnazione dell’alloggio, stante l’obbiettivo interesse dell’assente.
Nelle more del giudizio per la nomina del curatore, gli eredi possono tutelarsi trascrivendo il preliminare di assegnazione ovvero dando corso all’azione ex art. 2932 c.c. e trascrivere la domanda giudiziale.