Sono socia di una cooperativa con cui ho iniziato un contenzioso nel 2011 in quanto l’immobile, presentava evidenti difformità rispetto al progetto iniziale.
La sentenza mi ha riconosciuto una riduzione del prezzo del 13% che è stato interamente saldato. Nel luglio 2017 la cooperativa fallisce senza procedere all’assegnazione dell’immobile a mio favore.
Volevo chiederLe se fosse possibile ottenere l’assegnazione dopo il fallimento.
Risposta al quesito:
L’art. 72 della legge fallimentare prevede che il curatore possa sciogliersi dai contratti pendenti, sicché, nel caso di prenotazione di alloggio, il socio diverrebbe creditore ammesso al Passivo per le anticipazioni eseguite e la Procedura concorsuale acquisirebbe la disponibilità dell’immobile da potere vendere sul mercato.
Il credito del socio sarebbe soddisfatto dopo i privilegiati e in proporzione agli altri crediti rispetto all’attivo realizzato.
L’eventuale preventiva trascrizione del contratto preliminare di assegnazione ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile, unitamente alla qualificazione dell’alloggio come prima casa, impedirebbe al curatore di sciogliersi dal contratto.
Il curatore, comunque, può anche dare esecuzione al contratto se ciò è nell’interesse della massa creditoria (tale circostanza comporta l’esborso di ulteriori importi a saldo del nuovo prezzo).