Quesito del 23/04/2018

Faccio parte, in qualità di socio assegnatario, di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa che nel 2009 ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il nulla osta al mutuo edilizio individuale tra l’Ente mutuante e i singoli soci in base al costo dell’alloggio della allegata tabella millesimale che non è uguale per tutti e 12 i soci.
La mia prima domanda: il contributo di cui stiamo ancora usufruendo, va diviso in parti uguali fra i singoli soci assegnatari o in base alla prescritta tabella millesimale?
Inoltre, pochi giorni fa la cooperativa ha stipulato rogito notarile per assegnare in proprietà individuale l’alloggio ad uno dei componenti, che ne aveva fatto richiesta, che a sua volta a rivenduto lo stesso alloggio ad un privato e ad un prezzo concordato fra le parti.
La mia seconda domanda: è fattibile una cosa del genere e se SI, la Cooperativa ha l’obbligo di comunicarlo al Ministero delle infrastrutture per il rimborso della differenza fra i contributi erogati fino alla data dell’assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale così come previsto al comma 3 dell’art.18 legge 179 del 1992? Fra l’altro, il socio che ha rivenduto l’alloggio a privato, è rimasto in cooperativa con l’intento di continuare a percepire i contributi che ci vengono erogati annualmente.
Terza domanda: a breve ci dovrebbe essere una riunione assembleare di tutti i soci ed io vorrei andare con le idee chiare anche per tutelare i miei diritti e sapere se continuare a rimanere a proprietà indivisa o passare definitivamente a proprietà e chiudere i rapporti con la cooperativa della quale non so fino a che punto stia agendo nell’interesse di tutti.

Risposta al quesito:
Il contributo viene erogato in favore della Cooperativa (e non dei soci) la quale impiega le relative risorse nella costruzione degli alloggi ai soci. Gli alloggi, poi, vengono assegnati ai singoli prenotatari a fronte di prezzi commisurati ai diversi costi di costruzione, sicché, in tal senso viene rispettata la parità di trattamento economico tra i soci.
Il socio assegnatario non può vendere l’alloggio prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall’atto di assegnazione definitiva, a meno che non intervenga una specifica autorizzazione rilasciata per motivi eccezionali dall’Ente finanziatore e/o di Vigilanza.
In ogni caso, va rilevato che il prezzo della seconda cessione resta vincolato ai criteri previsti dalla legge di finanziamento e/o dalla Convenzione con il Comune concedente l’area.
In ordine ala tutela dei diritti occorrerebbe conoscere l’oggetto della discussione che si terrà nella prossima Assemblea.