Una cooperativa con 8 soci di cui 3 interessati alla costruzione del lotto C6 di edilizia convenzionata e 5 soci interessati al lotto E2 di edilizia privata la cui realizzazione attuale è al 60%.
Dovendo procedere all’assegnazione e intestazione notarile delle 5 villette di edilizia privata, i soci dell’altro lotto, a questo fine e solo per questo argomento, hanno diritto di voto anche loro? Oppure per questo argomento all’Odg devono astenersi?
Risposta al quesito:
L’assegnazione degli alloggi è atto attuativo dello scopo sociale e, pertanto, è normalmente riservato al Consiglio di amministrazione.
Ai soci prenotatari che non ottengano l’assegnazione dell’alloggio per inadempienza degli amministratori è consentito agire ai sensi dell’art.2932 c.c. per ottenere giudizialmente il trasferimento della proprietà dell’immobile.
Nel caso in cui lo Statuto preveda i poteri dell’assemblea per l’assegnazione degli alloggi sociali, in tal caso dovrebbe esistere un regolamento che disciplini il diritto di voto in caso di diversi programmi costruttivi.
In mancanza di regolamento l’assemblea delibera con il voto di tutti i soci, indipendentemente dalla loro appartenenza ad uno o all’altro programma costruttivo.
D’altra parte va osservato che i diversi programmi costruttivi di un’unica Cooperativa sono tra di loro collegati a titolo di garanzia verso i terzi e verso gli stessi soci.
Restano, tuttavia, ferme le tutele che ciascun socio ha in ragione dei diritti acquisiti con il contratto di prenotazione, in forza dei quali può esperire la predetta azione, bloccando l’immobile mediante la trascrizione della domanda giudiziale, che, se, accolta è opponibile alla Cooperativa e ai terzi (persino all’eventuale curatela fallimentare).