Alcuni soci di una cooperativa edilizia libera ad un certo punto (in un momento di bisogno di liquidità della cooperativa) decidono di versare anticipatamente l’intero prezzo dell’immobile loro assegnato, (finanziando la cooperativa) rinunciando quindi alla quota di mutuo che gli sarebbe toccata al momento del frazionamento del mutuo contratto dalla cooperativa.
A tutt’oggi ancora il frazionamento del mutuo generale della cooperativa non è stato effettuato e sullo stesso quindi tutti i soci (anche quelli che hanno anticipato per intero il prezzo dell’alloggio) hanno versato gli interessi di preammortamento. Oggi i soci che hanno versato l’intero prezzo dell’alloggio chiedono la restituzione pro quota degli interessi di preammortamento versati e di non versare quelli maturati fino al frazionamento del mutuo asserendo che con il versamento dell’intero prezzo in anticipo gli interessi di preammortamento non riguardano un debito loro, ma che debbano essere versati da coloro che usufruiranno del frazionamento del mutuo.
Le chiedo se un tale ragionamento sia legittimo e se quindi dobbiamo restituire gli interessi di preammortamento pro quota a questi soci.
Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se gli interessi di preammortamento siano effettivamente dovuti all’Istituto di credito, il quale è obbligato al frazionamento allorquando gli alloggi siano ultimati e catastati.
Ciò posto va osservato che nelle Cooperative vige il principio di parità di trattamento dei soci, sicché non può accadere che uno di loro paghi l’alloggio ad un prezzo maggiore dell’altro.
Un tale evento si verificherebbe anche nel caso in cui i soci che non hanno fruito del mutuo (avendo pagato per intero il prezzo di assegnazione) fossero costretti a pagare gli interessi di preammortamento del mutuo medesimo.
Se, dunque, le risorse del mutuo hanno coperto le esigenze finanziarie della Cooperativa per la quota dei soci mutuatari, solamente a questi ultimi compete il pagamento degli interessi di preammortamento.
Nel caso di specie , dunque, occorre accertare da quando i soci interessati non hanno più fruito del mutuo erogato (cioè dalla data dei versamenti ricompresi nel mutuo) e procedere al rimborso in loro favore di quanto versato in esubero (conteggi dalle singole date di versamento in esubero sino al saldo prezzo).