Le pongo questi quesiti per avere chiarimenti in merito alla disciplina delle Società Cooperative a mutualità prevalente, edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa (con tipo di società in S.c.a.r.l.):
1) Per quanti esercizi consecutivi o non, in caso di non approvazione del bilancio oppure di non poterne discutere in Assemblea dei soci per la sua non validità costitutiva, vi è il commissariamento automatico o per ufficio della società?
2) Il commissario o i commissari, il liquidatore o i liquidatori da chi sono pagati e quant’è il loro compenso monetario? A tal proposito, vorrei ricevere chiarimenti in seguito a quali rischi vanno incontro i soci cooperatori, se vi sono, in termini di responsabilità giuridiche, penali o civili, e in termine di costi eventuali che spettano ai stessi soci cooperatori! (In sostanza, il sottoscritto vorrebbe conoscere se il compenso del commissario/i, e del liquidatore/i spetta ai soci cooperatori con il loro patrimonio personale o alla cooperativa solo in quanto persona giuridica con il solo patrimonio della società).
3) Per un socio cooperatore/adempiente in termini di costi monetari/finanziari/economici, da sopportare, conviene il commissariamento e quindi poi la procedura di liquidazione per estinguere la società, oppure aspettare l’estinzione automatica della società che avrà luogo solo nel 2050?
Risposta al quesito:
Al quesito n.1: il commissariamento della Cooperativa è un atto amministrativo di controllo gestionale previsto dalla Legge, che scatta ogniqualvolta emergono irregolarità nella conduzione della Società. La mancata approvazione del bilancio ovvero l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituiscono eventi gravi che per la loro importanza comportano la necessità del commissariamento, allorquando essi vengono a conoscenza dell’Autorità di Vigilanza.
Quest’ultima può avere conoscenza degli eventi in diversi modi: a seguito di esposto dei soci ovvero dei creditori della Cooperativa; in conseguenza della revisione ordinaria obbligatoria ogni due anni; a seguito di ispezione straordinaria disposta dalla Vigilanza.
Trattandosi di atto amministrativo, esso deve essere, comunque, motivato ed è soggetto al ricorso al TAR competente per violazione di legge, errore di fatto o straripamento di potere.
Al quesito n.2: il compenso monetario dei Commissari Governativi, Straordinari e Liquidatori è stabilito dalla legge e tiene conto di diversi parametri quali la complessità dell’attività svolta, il risultato ottenuto in ragione del patrimonio sociale, il valore dell’attivo recuperato etc… (parametri che vengono valutati dall’Autorità amministrativa e il relativo provvedimento può essere opposto al Tar da chiunque vi abbia interesse).
L’onere del compenso è a carico della Cooperativa, la quale risponde con il patrimonio sociale (ad esempio alloggi, terreni, immobili etc…).
I soci non rispondono dei debiti sociali, almeno che non sussistano delibere assembleari impositive dei versamenti sociali ovvero non vi siano crediti iscritti in bilancio per versamento dovuti e non eseguiti (ad es. pagamento del residuo prezzo di assegnazione).
I Commissari possono agire con l’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci per i risarcimento dei danni da questi arrecati nello svolgimento della loro attività amministrativa; possono anche agire coattivamente per i versamenti dovuti dai soci.
Il ricavato delle predette azioni potrà essere utilizzato per soddisfare i crediti dei Commissari, dei creditori privilegiati, dei creditori chirografari degli stessi soci.
Al quesito n.3: la domanda non sembra chiara ed, anzi, sovrappone diverse ipotesi di diversa attuazione.
Se, infatti, la Cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale, essa deve essere posta in Liquidazione volontaria (diversa dal Commissariamento e dalla Liquidazione Coatta) mediante la nomina di un liquidatore, il quale provvederà agli adempimenti per l’estinzione dei debiti e l’acquisizione dei crediti; ultimate le operazioni la Società può essere estinta.
Tale procedura di Liquidazione volontaria, se ricorrono i presupposti del raggiungimento dello scopo sociale (ovvero di altra causa di scioglimento obbligatorio), deve avere luogo indipendentemente dalla scadenza prevista dallo Statuto.
Se gli amministratori non provvedono, nonostante si sia verificata la condizione di scioglimento, in tal caso il socio può attivare il suo diritto di recesso e in caso di rigetto, può opporre il provvedimento innanzi al Tribunale competente.
Se, viceversa, la Cooperativa viene Commissariata per irregolarità di gestione, il socio può far valere i propri diritti innanzi al Commissario, chiedendo l’esecuzione di attività volte all’accertamento dell’avvenuto raggiungimento dello scopo sociale e, conseguentemente, l’applicazione delle norme sulla Liquidazione volontaria.
Se la Cooperativa è posta in Liquidazione coatta per mancanza di attivo, in tal caso è la stessa procedura concorsuale che per legge comporterà l’estinzione della Società a seguito di tutte le attività liquidatorie.
Nella gran parte dei casi il socio non può scegliere il percorso, ma può valutare il tipo di intervento da effettuare per la migliore tutela dei propri diritti.