Quesito del 24/05/2017

Il sottoscritto le pone questi quesiti per avere dei chiarimenti in merito ad una Società Cooperativa a mutualità prevalente, edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa (con tipo di società in S.c.a.r.l.):
1) Costituita da 100 soci cooperatori circa, qual’è per legge il quorum costitutivo e deliberativo, in prima convocazione e in seconda convocazione, per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci?
2) Poi, vi è un quorum costitutivo e deliberativo particolare, dell’assemblea dei soci, quando l’ordine del giorno prevede l’approvazione del bilancio e il rinnovo o nomina delle cariche sociali?
3) Infine, vorrei, cortesemente chiarimenti, se è conforme alla legge, uno Statuto di Società, che prevede come quorum assembleari questa dicitura, che riporto qui sotto, per intero, dallo Statuto: “in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuto o rappresentati aventi il diritto di voto. L’assemblea in ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.”

Risposta al quesito:
Quanto enunciato nello Statuto sociale è legittimo, sicché i soci devono attenersi alle disposizioni statutarie.
Non esistono norme restrittive in merito al quorum deliberativo dell’assemblea avente ad oggetto l’approvazione del bilancio ovvero il rinnovo delle cariche sociali.