Faccio parte, come socio, di una cooperativa edilizia scarl fondata nel 2002 a Monte Sant’Angelo (FG). Abbiamo realizzato 12 alloggi tutti ultimati ed accatastati, ove abitano 8 soci su 12 (tutti residenti).
Abbiamo usufruito, per la costruzione, di un mutuo non agevolato dalla Banca di € 818.000,00, per soli 9 soci su 12. Il mutuo è in ammortamento ed è ancora in capo alla cooperativa, a cui i soci versano la loro quota parte.
Nel frattempo due soci sono diventati morosi, non avendo versato le rate dovute, il debito ammonta ad € 30.000,00. Nei loro confronti abbiamo vinto due contenziosi, con pignoramento dello stipendio, che è insufficiente a coprire le due rate del mutuo.
Domanda: i soci che sono in regola con i versamenti possono obbligare la Banca, in virtù dell’art. 39, comma 6, TUB, a procedere al frazionamento del mutuo per l’accollo?
Risposta al quesito:
Se il mutuo è in ammortamento è molto probabile che esso sia stato già frazionato sulle singole unità abitative, sicché non appare necessario richiedere il frazionamento forzato ex art. 39 TUB.
Relativamente alla problematica dell’atto pubblico di assegnazione con l’accollo del mutuo, l’Istituto mutuante non può liberare la Cooperativa dall’obbligo solidale se non viene regolarizzata la situazione dei due soci morosi.
In ragione di quanto precede, i due soci potrebbero essere esclusi e gli alloggi potrebbero essere assegnati a due subentranti. Una tale ipotesi risolverebbe il problema.
In ogni caso, permanendo il disagio rappresentato, stante la responsabilità diretta dei soci morosi, gli stessi sono obbligati al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Cooperativa e dai soci.