Sono socio di una coop. a proprietà indivisa. Il nostro immobile ha necessità di una ristrutturazione e per il reperimento dei fondi la coop. ha dapprima contattato un istituto bancario per un mutuo ed in seguito la maggior parte dei soci si è rifiutata di aderirvi (subendo, pertanto, una spesa per l’iter procedurale di euro 10.000).
Le chiedo: può la cooperativa rifiutare di trovare le modalità di reperire un mutuo per i soci che non hanno la possibilità di pagare e, soprattutto di non poter chiede personalmente il mutuo? La mutualità sociale è obbligatoria per la cooperativa nei confronti dei soci?
Risposta al quesito:
Il principio di mutualità delle Cooperative è sostanzialmente finalizzato allo scopo sociale, che, nel caso delle Cooperative edilizie, consiste nell’assicurare alle migliori condizioni economiche il godimento ovvero la proprietà dell’abitazione ricompresa nell’edificio realizzato dalla stessa società.
L’applicazione di tale principio generale non può comprimere i diritti di alcuni soci per agevolarne altri, essendo la Cooperativa regolata da norme di diritto civile per la gestione dei rapporti sociali.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso che ci occupa, la necessità delle ristrutturazioni edilizie e obbiettiva e se essa è stata sottoposta all’esame dell’assemblea.
Nel caso in cui l’assemblea si sia pronunciata deliberando l’esecuzione dei lavori e la relativa spesa, gli amministratori devono agire giudizialmente contro i soci morosi per dare corso alla volontà della maggioranza dei soci.
Se, viceversa, l’assemblea non ha provveduto ad approvare il programma di ristrutturazione, ciascun socio, che sia danneggiato, può agire giudizialmente per ottenere l’esecuzione dei lavori e il risarcimento del danno.