Quesito del 05/01/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia e desidero sottoporle i seguenti quesiti:
1. Il socio moroso di una cooperativa edilizia può partecipare all’assemblea dei soci ed esprimere il proprio voto? E la sua partecipazione contribuisce a determinare il quorum per la validità dell’assemblea?
2. Il socio di una cooperativa edilizia può partecipare all’assemblea dei soci con un legale o un tecnico di fiducia? E con familiari (es. coniuge, genitore o figlio) o conoscenti?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente distinguere il tipo di morosità addebitabile al socio.
Se si tratta di quota sociale (cioè capitale sociale), in tal caso il socio non ha diritto di voto ex lege (art. 2466 c.c.).
Se, viceversa, la morosità è riconducibile alle anticipazioni sul costo di costruzione dell’alloggio ovvero alla contribuzione delle spese generali, in tal caso è necessaria la rilevazione ufficiale degli amministratori e la messa in mora preventivamente inviata al socio moroso. Permanendo la morosità oltre il termine intimato, il socio perde il diritto di voto.
In ogni caso, occorre verificare anche le specifiche disposizioni dello Statuto che potrebbero anche derogare a quanto previsto dalla legge.
Se il socio non ha diritto di voto, nei casi sopra indicati, la sua eventuale presenza fisica in assemblea non può incidere sul quorum per la validità dell’adunanza. Alle assemblee possono partecipare personalmente solamente i soci della Cooperativa (salva diversa disposizione statutaria). Anche i familiari sono esclusi dalla partecipazione alle assemblee.