Quesito dell’11/12/2015

Volevamo un consiglio in merito a queste problematiche sorte nella fase di verifica di un bilancio di una cooperativa edilizia a r.l. per capire se queste problematiche possono essere punti per l’impugnazione della delibera di approvazione:
1) mancata costituzione della riserva legale secondo statuto. La bozza di bilancio , non affronta la costituzione della riserva legale secondo statuto. Infatti le quote versate da un soci, esclusivamente in conto gestione, non sono state rimborsate alla medesima che si è dimessa nel 2004;
2) mancato ripianamento delle perdite degli anni precedenti al 2013 con i versamenti in conto gestione: Il CDA in carica propone di effettuare il ripianamento delle perdite anni 2010-2011 e 2012 mediante l’utilizzo della riserva legale costituita con le quote non restituite dei soci versamenti in conto gestione e conto costruzione. Secondo noi il ripianamento delle perdite, deve essere effettuato, come già deliberato, nell’anno di chiusura e di approvazione del bilancio, esclusivamente con versamenti effettuati dai soci in conto gestione ( ora iscritti nel conto debiti versamenti c/soci). Le risorse da utilizzare per il ripianamento delle perdite sono già state definite nelle delibere di approvazione del bilancio, ma non è stata data chiarezza e trasparenza contabile;
3) mancato ripianamento delle perdite mediante la definizione delle quote non versate dei soci. Da una ulteriore analisi dei verbali delle assemblee dei soci sono state riscontrate delibere di approvazione delle attività con richiesta di versamenti ai soci, versamenti ancora non effettuati. Si ritiene pertanto che nel procedere al ripianamento della perdita di un esercizio si debba prima utilizzare i versamenti deliberati (tutti, versati e non versati), poi richiedere eventuali altri versamenti a totale copertura della effettiva perdita conseguita, ripartita in capo a tutti i soci. Per i versamenti non effettuati si deve procedere al loro recupero mediante invito ad adempiere e/o attraverso puntuale azione legale. Non è accettabile che i soci adempienti rispetto ai versamenti deliberati siano ulteriormente gravati da quote che sono esclusivamente a carico dei soci inadempienti
4) La quota di sovrapprezzo viene definita nel 2014 senza un aumento di capitale e solo per i soci subentrati nel 2013.

Risposta al quesito:
L’impugnativa del bilancio delle Società e, in particolare, della Cooperative richiede l’attento esame preventivo di tutta la documentazione e delle circostanze che hanno caratterizzato la gestione amministrativa.
In ragione di quanto precede, la risposta ai quesiti deve ritenersi di ordine generale, nonché fondata su ipotesi di scuola, che potrebbero rivelarsi non aderenti alla fattispecie concreta.
Ciò posto, in ordine alle diverse domande, si ritiene:
1) La mancata costituzione della riserva legale è certamente motivo di impugnativa del bilancio, stante la violazione dell’obbligo specifico previsto dallo Statuto e dalla Legge. Occorre, tuttavia, verificare l’aspetto quantitativo della violazione, ciò al fine di valutare l’opportunità dell’azione; ed, inoltre, occorre verificare la ratio dell’omissione, individuando l’interesse degli amministratori;
2) Il ripianamento delle perdite viene imposto agli amministratori dal codice civile e, pertanto, essi incorrono in una grave violazione se non vi provvedono. Nelle Cooperative Edilizie il ripianamento avviene in diversi possibili modi , tutti sottoposti all’assemblea dei soci. Sul presupposto che le  perdite siano derivate dal disavanzo di gestione, risulta evidente che esse debbano essere coperte mediante l’utilizzo del fondo gestione, appositamente istituito con il piano dei conti. Il fondo gestione viene alimentato dai versamenti dei soci deliberati dall’assemblea o, comunque, disposti dal cda; è chiaro che la “copertura delle perdite” debba utilizzare il fondo iscritto nel passivo del bilancio, ciò indipendentemente dal fatto che alcuni soci non abbiano ancora effettuato i versamenti relativi al fondo medesimo; tali mancati versamenti, infatti, essendo crediti della Società verso i soci, sono iscritti nell’attivo del bilancio. Se, dunque, il fondo soci è capiente per la copertura delle perdite, non occorre che esso venga ulteriormente incrementato da altri versamenti dei soci. Va ribadito che, in linea teorica, potrebbe accadere che l’assemblea deliberi il versamento di somme per il fondo soci, ma che nessun  socio vi provveda; in tal caso l’importo complessivo verrebbe iscritto nel passivo come fondo soci, mentre nell’attivo verrebbe riportato l’importo di egual misura, quale credito verso i soci; egualmente gli amministratori potrebbero, se autorizzati dall’assemblea, coprire le perdite utilizzando il fondo soci; questi ultimi resterebbero debitori della Cooperativa.
3) E’ certo che per ripianare le perdite si debba attingere esclusivamente ad una posta del passivo (fondi, capitale, debiti, etc…) ciò in quanto le perdite vengono riportate all’attivo patrimoniale (equilibrano il disavanzo generato dal maggior valore delle passività), sicché gli amministratori devono attingere con priorità alle voci del netto o del passivo lecitamente utilizzabili e, in alternativa necessaria richiedere i nuovi versamenti in fondo gestione ovvero in aumento di capitale.
4) I soci inadempienti nei versamento sociali devono essere messi in mora e successivamente può essere intrapresa l’azione legale (con i poteri derivanti dallo Statuto ovvero da specifica assemblea).
5) Nelle Cooperative vige il principio della parità di trattamento dei soci, sicché non è legittimo che vi siano soci morsi che gravano sui soci adempienti.
6) Il termine sovrapprezzo non sembra adeguato al caso ipotizzato, in quanto appare pertinente al valore delle quote detenute da ciascun socio. Si deve ritenere che il predetto termine sia riferito al prezzo di assegnazione dell’alloggio, che, tuttavia, non può essere aumentato in forza di obbiettivi speculativi, posto che la Cooperativa è retta dai principi mutualistici. Può, viceversa, accadere che per compensare la lievitazione dei costi, la Cooperativa richieda una tassa di ammissione commisurata al valore del denaro all’epoca dell’ammissione del socio (da commisurare alle variazioni Istat).