Quesito del 06/12/2015

Mio fratello Antonio risiede in un appartamento, a proprietà indivisa, della Cooperativa omissis di Varese attualmente in concordato preventivo a causa dell’enorme debito accumulato in questi ultimi anni (circa trenta milioni di euro, sette milioni e duecentomila euro sono i risparmi depositati dai soci).
In venti anni ha versato alla stessa Cooperativa oltre centocinquantamila euro quale canone di godimento dell’alloggio; inoltre è anche socio prestatore avendo depositato nella stessa cooperativa ca. sessantamila euro (al momento non esigibili e con il rischio concreto di perderli tutti) con l’intento di utilizzare tale somma al momento della proposta di riscatto dell’appartamento.
La sera del 14 settembre u.s. rientrando a casa dopo dieci ore di duro lavoro trascorse in fabbrica ha ritirato dalla buca delle lettere una missiva della cooperativa all’interno della quale una comunicazione a firma del Presidente sollecitava il pagamento, entro dieci giorni, di euro 2.943,48 quali “oneri accessori” (?) al godimento dell’alloggio con l’avvertenza che nulla ricevendo avrebbero proceduto per via legale ignorando, nel contempo, che nei riguardi della stessa persona hanno un debito di sessantamila euro: spudorati!
Sono certo che ognuno di noi ha la capacità e la coscienza per poter esprimere, ancora una volta, in maniera razionale, un giudizio sul comportamento di questi “personaggi” e, nello stesso tempo, può rendersi conto di come la situazione, oramai anche a livello nazionale, peggiori di giorno in giorno ma, a mio avviso, fino a quando la “piovra” impunemente riuscirà ad utilizzare i suoi tentacoli per stritolare vigliaccamente i più deboli nessuno di noi potrà ritenersi sicuro di evitare un altro abbraccio mortale.

Risposta al quesito:
La situazione prospettata sembra, effettivamente, paradossale, ma occorre verificare tutte le circostanze per potere reagire adeguatamente.
Se, infatti, esiste una delibera di approvazione della richiesta di concordato preventivo, gli stessi soci ne devono subire le conseguenze, nel senso che essi stessi devono accettare che i loro crediti vengano congelati al pari di quelli di tutti gli altri creditori, ciò in attesa che si completi la procedura di concordato e si possa provvedere alla restituzione (in percentuale) dei crediti iscritti.
Per l’ordinaria attività sociale, viceversa, i soci sono tenuti a versare tutte le somme che siano legittimamente deliberate dall’assemblea.
Nel caso di specie, dunque, ciò che occorre verificare attiene alla legittimità delle spese pregresse, la cui portata ha, certamente, imposto il ricorso al concordato preventivo.
In particolare, sembra emergere la distonia dei così detti “prestiti”, posto che il loro regime deve essere sottoposto alle preventive autorizzazioni della Banca D’Italia, trattandosi di vera e propria attività finanziaria speculativa, che nulla ha da spartire con la mutualità cooperativa.
Occorre, inoltre, verificare la destinazione delle somme oggetto dei “prestiti”, in quanto potrebbero emergere elementi di responsabilità gestionale.
In tale ultimo caso, i soci potrebbero avviare azione risarcitoria nei confronti degli amministratori.