Sono socia di una cooperativa di edilizia agevolata di Roma, quindi abbiamo avuto il contributo della Regione.
A me le chiavi sono state consegnate il 19 maggio 2015, venerdì 12 giugno a pochi giorni dalla scadenza della tasi e Imu la cooperativa mi ha mandato una mail dicendomi che entro il 16 giugno dovevo effettuare un bonifico a loro favore di euro 754,28 causale primo acconto Imu e tasi.
Io ho cercato nel mio piccolo di informarmi ho letto varie pagine su internet e non ho mai trovato riferimenti in merito all’imu anche perché essendo edilizia agevolata abbiamo dei requisiti tali da poter usufruire appunto di agevolazioni!
Sono andata al Comune all’ufficio tributi gli ho spiegato la situazione gli ho portato tutti i documenti e loro mi hanno fatto il conteggio della tasi con il modello f24 ho pagato la mia quota di 15,00 euro.
Adesso però come mi devo comportare con la cooperativa che mi chiede questi soldi? Perché nonostante abbia letto abbastanza le leggi in merito alle cooperative temo che loro possano venirmi a chiedere ancora quei soldi!
Risposta al quesito:
Gli immobili in cooperativa a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale non sono assoggettati all’IMU.
In ordine alla TASI, in virtù dell’assimilazione ex lege dei predetti immobili all’abitazione principale, l’imposta grava interamente sulla cooperativa proprietaria che la addebita ai soci assegnatari.
Per quanto riguarda le cooperative a proprietà divisa, invece, le succitate imposte devono essere pagate direttamente dagli assegnatari (pure antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento). Anche in questo caso l’IMU non sarà dovuta se l’immobile è adibito ad abitazione principale del socio.
Alla luce di quanto detto, la richiesta di pagamento formulata nei suoi confronti, avente ad oggetto sia l’IMU che la TASI, sarebbe legittima solo nell’ipotesi di immobile in cooperativa a proprietà indivisa non adibito ad abitazione principale.
In tale ipotesi, infatti, la Cooperativa ha diritto ad addebitare ai soci l’IMU e la TASI.
Quest’ultima limitatamente alla quota, compresa tra il 70 ed il 90 %, posta a carico della Cooperativa stessa dal Comune di Roma (la parte restante deve essere versata direttamente dal socio assegnatario in godimento).
Pertanto, occorrerà preliminarmente verificare in quale fattispecie rientra il suo caso.
Appurato ciò, qualora le venissero richieste somme già pagate o, comunque, non dovute, potrà esimersi dal versamento e procedere giudizialmente contro la Cooperativa.