Siamo in causa contro una cooperativa edilizia per il mancato rispetto del prezzo di convenzione, abbiamo depositato l’impugnazione di un Lodo arbitrale presso la Corte di Appello.
Nel frattempo la cooperativa sembra voler attivare in tempi stretti la procedura di liquidazione coatta amministrata per insolvibilità e mancanza di liquidità. La cooperativa ha un patrimonio immobiliare molto consistenze.
Adesso cosa succede al nostro appello? Decadrà automaticamente e dovremmo costituirci contro il liquidatore? Oppure la Cooperativa potrebbe continuare con il procedimento in appello?
Nella prima ipotesi il liquidatore scelto dal Tribunale deve eseguire le regole di diritto e di equità secondo quanto emerso nel primo grado oppure ha carta bianca per poter azzerare il tutto senza alcun ristoro economico?
Converrebbe in questo caso aprire un giudizio visto la liquidazione della cooperativa avverso i consiglieri di tutto il CDA visto che è stato accertato da una sentenza del TAR che non hanno operato con diligenza e prudenza anzi con imperizia e negligenza?
Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta Amministrativa è annoverabile tra le procedure concorsuali, in gran parte assimilabile a quella del Fallimento.
In caso in cui il provvedimento di Liquidazione Coatta sopraggiunga nel corso del giudizio, se ne deve pronunciare l’interruzione.
Il giudizio dovrà essere riassunto dalla Liquidatela in base alla utilità che la stessa dovesse riscontrare.
Il Liquidatore è obbligato ad esercitare l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori, qualora ve ne siano i presupposti e non sia intervenuta la prescrizione.
Per le eventuali inadempienze del Liquidatore, lo stesso può essere convenuto in ragione dei danni subiti dai socio o dai creditori.