Una coop. edilizia a proprietà indivisa ha assegnato in godimento gli alloggi ai soci, le cui spese sono tutte intestate alla cooperativa, che le recupera ripartendole fra i soci.
Deve emettere fattura con addebito IVA?
Risposta al quesito:
Le spese sostenute dai soci di cooperative sono di due tipi:
1) le spese generali di amministrazione. Sono connesse al rapporto sociale e, pertanto, si riscontrano in qualunque tipologia di società (ad esempio, pagamento dei diritti camerali);
2) le spese connesse al godimento dell’alloggio, che scaturiscono dal rapporto mutualistico tipico delle società cooperative. Nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, rientrano in questa categoria non solo il canone d’uso, ma anche tutti quegli esborsi sostenuti dai soci in funzione del raggiungimento dello scopo sociale (ad esempio quelle inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi).
La seconda tipologia di spese è soggetta alla disciplina iva e, quindi, anche agli obblighi di fatturazione da parte della cooperativa.
Ciò premesso, nelle cooperative a proprietà indivisa le spese inerenti al godimento dell’alloggio sono sostenute dalla società per conto dei soci assegnatari, a cui vengono in definitiva interamente addebitate.
Relativamente a tali esborsi, infatti, la cooperativa è un mandatario senza rappresentanza, in quanto agisce in nome proprio ma nell’interesse esclusivo dei soci ai sensi dell’art. 1705 c.c..
L’operazione di riaddebito ai soci può essere considerata a tutti gli effetti una prestazione di servizi e, in quanto tale, è soggetta ad iva in base all’art. 3, III comma, DPR n. 633/1972, secondo cui “Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.
Come chiarito più volte dall’Amministrazione Finanziaria, il regime iva applicabile deve essere lo stesso di quello a cui è stata assoggetta l’operazione principale e, quindi, tassazione con la medesima aliquota o esenzione.
Pertanto, ove le spese sostenute dalla cooperativa per conto dei soci siano state assoggettate ad iva, la stessa cooperativa dovrà emettere ai soci fattura con riaddebito dell’imposta assolta.