Quesito del 29/05/2015

In data 27/02/2007 ho prenotato due box (da cooperativa) in costruzione nel Comune di Milano.
La prenotazione e quindi l’’acquisto dei box è consentito esclusivamente ai residenti nel bacino d’’appartenenza secondo una convenzione stabilita dal Comune di Milano.
Le chiavi dei box, quindi l’’assegnazione e l’’utilizzo degli stessi avviene in data 13/04/2010 sebbene i box non siano rogitati.
Per vari problemi il rogito viene rimandato più volte.
In data gennaio 2012 avendo cambiato residenza comunico alla cooperativa di non essere più in possesso del requisito di residenza, in aprile 2014 mia madre vende l’’appartamento ubicato nel bacino stabilito dalla convenzione con il Comune di Milano e quindi perdo completamente tutti i requisiti per rogitare detti box (sia la residenza che la proprietà).
Nel novembre 2014 la cooperativa invia comunicazione che i box possono essere rogitati.
Nel mese di dicembre 2014 la cooperativa invia ai soci una mail seguita da una messa in mora dove si intima di ultimare i pagamenti e presentarsi al rogito.
Non potendo rogitare per assenza dei requisiti fondamentali, la Cooperativa riferisce che la sola possibilità per non perdere le quote è quella di trovare un socio che mi sostituisca e che sia ovviamente in possesso dei requisiti per andare al rogito.
Avendo trovato un potenziale socio entrante, vorrei trovare una tutela inerente i seguenti passaggi:
Il socio entrante deve versare alla cooperativa l’’intero importo per il subentro, l’’importo dovrà essere versato dal socio entrante esclusivamente tramite bonifico bancario che sembra il solo metodo di pagamento per ottenere poi dallo stesso socio entrante le agevolazioni fiscali di detrazione al 50% vincolando i box come pertinenziali all’’appartamento.
Solo successivamente la Cooperativa mi farà un bonifico delle mie quote già interamente versate.
Di seguito le mie due domande:
Avendo perso i requisiti per andare a rogito la Cooperativa non ha nessun obbligo alla restituzione delle somme? Devo effettivamente essere io a trovare un socio che possa sostituirmi?
Nell’’ipotesi che il socio entrante esegua il bonifico, io che tutela ho rispetto al fatto che la Cooperativa mi restituisca le somme versate? Visto che la restituzione delle somme avverrà esclusivamente dopo che il nuovo socio avrà eseguito il pagamento?
Non vorrei trovarmi nella situazione di non essere più socio, di avere un credito e che le mie somme non mi siano immediatamente o mai più restituite.

 

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie esistono due tipi di contribuzione dei soci: quelle riguardanti il rapporto sociale (spese generali di amministrazione, tassa di ammissione etc.) e quelle inerenti le anticipazioni sul prezzo di assegnazione dell’alloggio.
Normalmente (ma occorre verificare le disposizioni statutarie) solamente le prime possono essere trattenute dalla Cooperativa in caso di scioglimento del rapporto sociale, mentre le seconde devono essere restituite per intero al socio receduto o escluso.
Lo Statuto della Cooperativa può prevedere l’obbligo del socio di segnalare il subentrante, ma l’eventuale inadempienza non può determinare in assoluto il diritto della Cooperativa a trattenere definitivamente l’intera somma ricevuta a titolo di anticipazione del prezzo di assegnazione dell’alloggio.
Se, ad esempio, la Cooperativa trova autonomamente il socio subentrante, in tal caso il socio uscente risponderebbe esclusivamente per l’eventuale danno causato alla Società per il ritardo nell’assunzione del nuovo socio (ma una tale circostanza va valutata in base al caso concreto da approfondire).