Sono socio di una cooperativa s.c.e.p.a. in attesa (ma temo sia ancora molto lunga, non essendo mai stata fissata alcuna data) di stipulare il rogito per l’assegnazione definitiva dell’alloggio, di cui ho già il possesso.
Nella determinazione del prezzo finale di vendita, la Cooperativa non mi riconosce una considerevole somma che io ho, in diverse trance, versato in contanti e di cui non mi è stata rilasciata alcuna ricevuta di pagamento e/o fattura.
Inoltre, ho comunicato alla cooperativa che nell’immobile si verificano delle infiltrazioni e ci sono altri vizi e difetti. Il Presidente mi ha detto che se voglio posso recedere dalla compagine e lasciare l’immobile.
Ora considerato che il recesso, per tutti i soldi che ho investito nell’appartamento, avendolo in gran parte già pagato, e per i problemi economici della cooperativa, non mi sembra la via migliore da intraprendere, cosa posso fare?
Risposta al quesito:
La prima cosa da fare è quella di richiedere alla Cooperativa il riepilogo contabile dei versamenti effettivamente accreditati, in quanto appare molto strano che a fronte di versamenti in contanti non sia stata rilasciata alcuna quietanza.
In secondo luogo occorre verificare le ragioni dell’attesa del rogito, posto che esso dovrebbe essere stipulato entro un termine ragionevole dalla finitura degli alloggi.
Occorre, infine, verificare tutta la situazione amministrativa della Cooperativa, esaminando i bilanci sociali e i deliberati assembleari, nonché richiedendo le debite informazioni agli amministratori sulla definizione del programma costruttivo.
A seguito dei predetti accertamenti, si potrà formulare una strategia di tutela in sede giudiziaria ovvero amministrativa.
In ordine ai vizi e difetti costruttivi dell’immobile è necessario che essi siano resi noti sia agli amministratori che all’impresa, ciò mediante atto scritto (raccomandata a.r. o atto stragiudiziale).
Nell’atto di messa in mora occorre richiedere l’immediato intervento riparatore, con riserva di tutela dei propri diritti.
L’effettiva tutela risarcitoria potrà essere esercitata dal socio solo dopo l’atto di assegnazione definitiva.