Quesito dell’01/03/2015

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa.
Da un anno sono terminati i lavori del fabbricato in cui si trova l’alloggio assegnatomi. Da notizie ricevute per vie informali, apprendo, insieme ad altri soci, che il costo dell’intervento sia stato inferiore al previsto per vari motivi (economia sugli oneri di urbanizzazione, mancata realizzazione di alcune finiture esterne previste in progetto, ecc…).
Il presidente della cooperativa ci ha chiesto comunque di versare l’intero importo previsto maggiorato di incrementi degli oneri dovuti al comune e vari interessi. Insieme ad altri soci abbiamo rivolto alla cooperativa una formale richiesta di accesso agli atti per verificare il reale costo dell’intervento ma tale facoltà ci è stata negata in quanto la cooperativa nel suo statuto prevede la partecipazione dei soci attraverso azioni, quindi secondo il presidente è una Società Cooperativa per Azioni.
In tutte le fatture emesse dalla cooperativa, nei contratti sottoscritti e in qualsiasi documento il nome della cooperativa è seguito dall’acronimo s.c.a.r.l.
Può il presidente negarci l’accesso alla documentazione contabile relativa all’intervento di cui fanno parte gli alloggi assegnatoci? Nel caso in cui i costi sostenuti siano inferiori a quelli preventivati dobbiamo comunque versare gli importi previsti?

Risposta al quesito:
Alle Cooperative sono normalmente applicabili le norme previste per le Società per azioni, ma l’art. 2519 del codice civile consente la deroga per quelle Società che abbiano un numero di soci inferiore a venti o un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.
La deroga deve essere, comunque, espressamente prevista dall’atto Costitutivo della Cooperativa.
Sul presupposto che la Cooperativa in questione sia regolata dalle norme sulle SPA, i soci possono verificare l’andamento dei conti in sede di esame del progetto di bilancio e in sede assembleare esporre i rilievi.
In caso di approvazione del bilancio, i soci dissenzienti devono proporre opposizione entro sessanta gironi innanzi al Tribunale Sezione Specializzata Imprese, territorialmente competente.
Qualora i soci abbiano sospetti sul regolare appostamento dei conti, anche prima della presentazione del progetto di bilancio, possono denunciare i fatti in sede amministrativa, richiedendo l’ispezione straordinaria all’Autorità di Vigilanza (Ministero o Assessorato).
Se i soci dissenzienti sono almeno un decimo dell’intera compagine sociale, possono proporre anche l’azione di controllo giudiziario, innanzi al Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, territorialmente competente.
Il Tribunale, accertati i fatti a mezzo di un CTU, può nominare un Commissario Giudiziale per il riordino dell’attività sociale.
Nelle more degli accertamenti (in sede amministrativa ovvero giudiziale) i versamenti sono dovuti nella misura determinata dagli amministratori.
Se i soci dissenzienti sono certi dell’inadempienza degli amministratori, potrebbero versare la quota ritenuta corretta riservandosi di versare la differenza all’esito dell’esame delle giustificazioni documentate fornite dagli amministratori.
In tal caso i soci medesimi dovrebbero diffidare gli amministratori dal compiere atti persecutori nei loro confronti, riservandosi oltre all’azione risarcitoria anche la denuncia penale per fatti estorsivi (richiesta ingiusta di versamenti sociali, pena l’esclusione da socio).
In tal caso, tuttavia, i soci  assumerebbero la responsabilità del loro operato e dovrebbero affrontare giudizi civili (impugnativa esclusione per morosità, risarcimento danni etc…).
Conclusivamente, nel caso prospettato occorre preventivamente verificare l’importanza delle somme richieste in esubero e successivamente valutare l’opportunità di agire preventivamente (non versando le somme) ovvero agire successivamente mediante l’impugnativa di bilancio e la richiesta risarcitoria agli amministratori inadempienti.