Nel Novembre 2012 ho stipulato un preliminare d’acquisto da cooperativa edilizia di un appartamento in area peep. Premetto che non sono socio della cooperativa, ma sono un assegnatario di un appartamento.
Ho versato una sostanziosa caparra, poco più di altri acquirenti che hanno versato ad avanzamento lavori. Il cantiere è partito nel maggio 2012. Su preliminare è indicato che l’alloggio dovrà essere consegnato a fronte di rogito notarile e integrale pagamento del prezzo entro il termine di 20 mesi dall’inizio dei lavori, salvo ritardi per cause di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo avverse condizioni meteorologiche, scioperi, ritardo nel rilascio di autorizzazioni amministrative da parte degli enti preposti.
Al preliminare mi avevano detto che a metà 2013 sarebbe stato consegnato. In seguito la consegna prevista è stata spostata a fine 2013, poi marzo 2014 e così via… ad oggi il cantiere è fermo al 60% e non si sa quando verrà ultimato, in attesa di ulteriori finanziamenti, quindi oltre i 20 mesi indicati su preliminare. Purtroppo sul preliminare non sono state indicate penali in merito al ritardo.
Ad oggi mi trovo a dover pagare ancora un affitto slittando di volta in volta di dare il preavviso al proprietario dell’appartamento in cui risiedo. Inoltre mi trovo a dover annullare/rifare i contratti per il mobilio che erano già stati stipulati (con versamento della caparra) a metà 2012.
Vorrei chiedere che diritti ho dato i continui ritardi.
Posso annullare il preliminare chiedendo la restituzione della caparra? Come devo fare? Posso chiedere un risarcimento per quanto provocato da questi ritardi? Posso chiedere risarcimento sulle mensilità di affitto che ho dovuto e continuo a pagare? Come mi devo comportare?
Risposta al quesito:
Appare inusuale che un alloggio realizzato in zona peep venga ceduto ad un soggetto non socio della Cooperativa che realizza l’intervento costruttivo e, pertanto, appare necessario il preventivo esame del preliminare.
Se, tuttavia, le circostanze fattuali sono quelle rappresentate e l’atto risulta firmato dal legale rappresentante della Cooperativa, non si può dubitare che il ritardo nella consegna dell’alloggio consenta al promissario acquirente di risolvere il contratto e richiedere il doppio della caparra versata ovvero di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (canone di affitto, annullamento contratti inerenti all’arredamento etc..).
E’ bene che la Cooperativa sia messa in mora da subito, mediante lettera a.r. con cui il promissario si riserva di risolvere il contratto ovvero richiedere il risarcimento dei danni se dovesse perdurare il ritardo nella consegna dell’immobile.