Quesito del 06/10/2014

Il 29 settembre 2014, un lodo arbitrale durato 2 anni ha trattato la questione relativa alla declaratoria di nullità parziale del prezzo di cessione, richiesta da alcuni soci di Cooperativa, in quanto la stessa ha applicato un prezzo superiore a quello stabilito con la convenzione del comune, rif. art. 8 L. 10/1977.
Il collegio arbitrale ha ritenuto che la norma imperativa prevista dalla legge debba soccombere a seguito di articolo dello Statuto della Cooperativa che prevede che i Soci debbono sostenere, in via generale, tutti i costi che la Cooperativa effettivamente ha sostenuto per un intervento.
Continua il Lodo che la cooperativa sono i soci, per cui ogni richiesta di declaratoria finisce poi per gravare su tutti gli altri soci della cooperativa.
Ci domandiamo: tale lodo, disattendo la più elementare fonte del diritto, ci troviamo ora nella impossibilità di rivendere il nostro alloggio al prezzo rogitato in quanto il Comune ci applicherebbe delle sanzioni per la differenza.
Infatti la regola dello statuto è valida solo per il primo acquisto in quanto soci della cooperativa, i futuri acquirenti non sono obbligati a sottostare a tale articolo dello statuto e quindi possono acquistare da noi gli alloggi al prezzo di convenzione.
Tutto ciò ha un senso dal punto di vista giuridico? E’ auspicabile impugnare il lodo per violazione di norme imperative da parte del Collegio Giudicante?

Risposta al quesito:
Non tutti gli oneri sopportati dai soci delle Cooperative edilizie vengono ricompresi nel prezzo dell’alloggio come previsto in sede di Convenzione con il Comune o con altro Ente (ad es: le spese generali non sono ricomprese nel costo alloggio).
Nel caso di specie, la Cooperativa avrebbe dovuto contenere tutti gli oneri sopportati nel perimetro del costo alloggio definito con il Comune e, se ciò non ha fatto, non può dolersi della sua originaria imprudenza ovvero della sopraggiunta sua incapacità tecnica.
Va verificata, tuttavia, la condizione dell’alloggio in relazione al capitolato originario, poiché le eventuali migliorie ad esso apportate possono consentire un pagamento separato (da verificare il contenuto della convenzione) ovvero una revisione del prezzo allo stesso Comune (la risposta potrebbe essere oggetto di ricorso amministrativo).