Vorrei capire come muovermi in modo efficace (e possibilmente rapido) nel riottenere i soldi versati alla cooperativa.
Ad aprile 2013 ho sottoscritto un contratto con il quale prenotavo un alloggio all’interno di un complesso residenziale. L’inizio dei lavori era stato fissato a giugno dello stesso anno, ma ad oggi (a distanza di 15 mesi nei quali mi sono sentito ripetere “sicuramente il mese prossimo si inizia”) il cantiere non è ancora partito e francamente sono stanco di aspettare all’infinito.
Ho fatto richiesta del modulo per la rinuncia all’opzione, ma vorrei sapere se contestualmente posso pretendere – oltre alla restituzione delle somme versate – anche il versamento degli interessi maturati in questi 15 mesi.
Risposta al quesito:
Il rimborso della quota a seguito del recesso da socio viene regolato dallo Statuto sociale e dall’art. 2535 del codice civile.
Quest’ultima norma prevede che il calcolo viene formalizzato nel bilancio d’esercizio relativo all’anno in cui si è verificato il recesso, precisando che il relativo pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla approvazione del documento contabile.
Nessuna autonoma pretesa può essere avanzata in ordine agli “interessi”, a meno che essi siano previsti nel bilancio d’esercizio come remunerazione delle somme versate (ipotesi molto improbabile).
Potranno, viceversa, essere pretesi gli interessi di mora nel caso di ritardo nella restituzione delle somme, in base ai tempi previsti dallo Statuto e dal codice civile.
Al socio vanno restituiti per intero le anticipazioni sul costo di costruzione, mentre la Cooperativa potrà trattenere gli importi relativi alle perdite (ad es: spese generali) subite e alla eventuale “tassa di ammissione” non rimborsabile.