Sono socio di una coop. edilizia dal 2009.
Nel luglio 2013, però, sono divenuto proprietario di un alloggio, idoneo al mio nucleo familiare, sito nel Comune di costruzione dell’appartamento e pertanto non soddisfo più i requisiti soggettivi richiesti per aderirvi.
Immediatamente dopo ho comunicato con racc. a.r. al presidente della coop. il mio recesso chiedendo nel contempo la liquidazione della mia quota. Dopo oltre un anno non ho ricevuto né provvedimenti di rigetto ma neppure una decisione di accoglimento.
Devo ricorre al Giudice per ottenerla? E per il rimborso delle somme già versate devo aspettare i 180 giorni dall’approvazione del bilancio (fine ottobre 2014) per poter chiedere eventualmente un decreto ingiuntivo?
Risposta al quesito:
Il recesso è regolato oltre che dalle norme statutarie anche dall’art. 2532 del codice civile.
Se dopo un anno il Consiglio non ha dato riscontro alla richiesta, la stessa deve ritenersi presuntivamente accolta.
Anche la liquidazione della quota del socio receduto viene regolata dalle norme statutarie e dalle statuizioni di cui all’art. 2535 del codice civile.
Previo controllo di quanto previsto dalla statuto sociale, la Cooperativa è obbligata a rimborsare al socio receduto quanto dallo stesso versato a titolo di anticipazione sul costo di costruzione, nonché quanto versato per capitale sociale, dedotte le perdite d’esercizio.
Le spese generali e le quote di ammissione non sono generalmente rimborsabili.
Il diritto alla restituzione matura nei 180 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato l’accoglimento del recesso.