Si chiede di conoscere se in una cooperativa a mutualità prevalente in cui sia stato deliberato dall’assemblea un versamento di capitale da parte dei soci da destinare a c/futuro aumento di capitale sociale, esso possa essere restituito ai soci stessi in caso di recesso dalla società, unitamente alle quote di capitale sociale da essi versato all’atto dell’ingresso o se tali versamenti, invece, restino acquisiti dalla cooperativa.
Risposta al quesito:
Il recesso dei soci delle Cooperative è regolato oltre che dalle norme statutarie, anche dalla disciplina dettata dall’art. 2532 del codice civile.
Generalmente il socio receduto ha diritto al rimborso della quota sociale detratta delle perdite subite dalla Società nel periodo di vigenza del rapporto sociale.
Per alcune tipologie di Cooperative, come per quelle edilizia, vanno distinti due diversi rapporti, l’uno sociale e l’altro mutualistico.
Per il primo valgono le regole sopra citate, per il secondo (ad esempio anticipazioni sul costo alloggio) la Cooperativa è tenuta a rimborsare l’intero importo anticipato dal socio in conto prezzo del bene o del servizio promesso.
Restano, comunque, ferme le norme generali regolatrici l’eventuale risarcimento del danno a seguito di recesso non giustificato.