Sono socia assegnataria di una cooperativa a proprietà indivisa che ha edificato una serie di appartamenti secondo la legge 167 nei primi anni ’80.
Dal momento che abito a 30 km dall’azienda per cui lavoro, vorrei sapere se è possibile locare l’appartamento che mi è stato assegnato a prezzi commerciali (al fine di pagarmi l’affitto di un appartamento più vicino al posto di lavoro).
La prima socia assegnataria della cooperativa era una mia parente, io sono subentrata nel 2007 e da allora sono andata a vivere nella casa in questione.
Ho trovato un documento in cui si parla di rogito notarile nel 1984, probabilmente tra la cooperativa e il comune poco prima che i soci andassero a vivere negli appartamenti. Nel 2009 il comune ha proposto con una delibera di CC la possibilità di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà: “ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE ZONE PEEP IN LOCALITA’ …, EX ART. 31 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448”.
Su tale documento si fa riferimento ai punti seguenti:
1) con deliberazione di C.C. del 1978 sono stati approvati i criteri, le sanzioni e le norme di cui all’art. 35 – comma 14 – della legge n. 865 del 22/10/1971; 2) con la stessa deliberazione di C.C. del 1978 l’Amministrazione Comunale, in esecuzione dell’art. 35 della legge n. 865/1971 ha determinato i criteri generali da applicarsi a tutte le convenzioni per la cessione delle aree in diritto di proprietà o in diritto di superficie e si precisa:
1) che la cessione dell’area in proprietà comporta la sostituzione dell’originaria convenzione con altra convenzione urbanistica bilaterale stipulata con gli aventi causa dei soggetti a suo tempo assegnatari dei diritti di superficie nelle richiamate aree PEEP o, nel caso di cooperative a proprietà indivisa non liquidate, direttamente con il legale rappresentante dell’originaria cooperativa;
2) che quanto statuito dalla presente deliberazione in ordine alla cessione del diritto di piena proprietà sostituisce le obbligazioni di cui alle originarie convenzioni, successivamente trasferite all’acquirente in forza dell’atto di assegnazione/vendita;
3) che pertanto le originarie obbligazioni sono sostituite da quelle riportate nei singoli atti che verranno stipulati relativamente e limitatamente alle unità immobiliari dei singoli proprietari, con esonero del Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo.
Sono stata informata dal presidente della cooperativa che è stato consegnato un atto del comune a maggio 2014 riguardante l’avvenuta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, abbiamo finito di pagare a gennaio 2013.
Tornando alla domanda iniziale, il presidente della cooperativa su domanda esplicita ha detto che l’immobile non si può locare né dare in comodato prima del rogito notarile relativo al passaggio da proprietà indivisa a proprietà divisa, perciò sono qui a chiedervi se, dopo trent’anni, dopo aver pagato il diritto di proprietà e il mutuo, è vero che la locazione e il comodato d’uso sono vietati.
Aggiungo che non sono in possesso del regolamento della cooperativa che ha firmato la mia parente trent’anni fa.
Risposta al quesito:
Il socio di Cooperativa edilizia a proprietà indivisa è titolare del solo diritto d’uso dell’immobile, mentre ha una mera aspettativa (non ancora diritto) in relazione all’assegnazione dell’alloggio a seguito della trasformazione della società.
Da ciò consegue che non può concedere il diritto d’uso a terzi, anche perché una tale ipotesi è vietata dalla legge per le Cooperative fruenti del contributo pubblico.