A Marzo 2013 ho firmato un contratto preliminare di assegnazione di alloggio in proprietà individuale presso una coop di cui sono socia, l’accordo era che avrei concluso l’acquisto dopo aver venduto la casa in cui tutt’ora risiedo (situata in un altro comune e provincia), ora, a distanza di un’anno e mezzo, pur abbassando il prezzo, non sono riuscita a vendere, dato che avrei dovuto fare un passaggio vendita/acquisto più o meno alla pari e che non ho intenzione di svendere, ho deciso di recedere;la coop dice che gli devo il 5% di risarcimento più eventuali.
Considerando che troveranno un altro socio e non perderanno nulla, a cosa posso appellarmi per non perdere i soldi già versati?
Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto sociale (cioè contratto fondamentale) e dall’art. 2531 del codice civile.
Ciò posto, occorre puntualizzare che in via generale nelle cooperative edilizie si instaurano due tipi di rapporti: uno di natura sociale, l’altro di natura mutualistica. Il primo attiene alla Società e impone al socio l’onere delle spese generali; i secondo riguarda la prenotazione dell’alloggio e riguarda il prezzo di assegnazione, cioè il costo di costruzione.
In linea di massima (salva deroga statutaria), in caso di recesso la Cooperativa trattiene tutte le spese generali o perdite varie esposte nei bilanci d’esercizio, mentre è tenuta a rimborsare gli importi inerenti le anticipazioni effettuate dal socio in relazione al costo dell’alloggio prenotato.