Sono presidente di una cooperativa edilizia e dal 2008 abbiamo provveduto all’assegnazione in proprietà degli alloggi e al frazionamento del mutuo, così raggiungendo lo scopo sociale.
Adesso, a causa di due contenziosi nei confronti di due liberi professionisti che hanno svolto la loro attività per conto della cooperativa e contro i quali abbiamo avuto ragione in I grado, questi, avendo ricorso in appello ci impediscono di sciogliere la cooperativa, costringendoci a spendere denaro per il mantenimento della società nonostante sia ormai inattiva per il raggiungimento dello scopo sociale.
La domanda: è possibile procedere alla chiusura della cooperativa versando, magari sul conto della cassa depositi e prestiti, il corrispettivo richiesto dai ricorrenti qualora dovesse essere ribaltata la sentenza di I grado?
Risposta al quesito:
Non esiste alcun nesso tra la Cassa Depositi e Prestiti e lo scioglimento della Cooperative edilizie.
Secondo quanto esposto nel quesito la Cooperativa ha ultimato ogni sua attività sociale, fatta eccezione per i contenziosi con i professionisti.
Questi ultimi, se soccombenti, possono essere citati per i danni subiti dalla Cooperativa, costretta a sopportare le spese di gestione a seguito del noto contenzioso.
E’ tuttavia possibile ipotizzare un’altra soluzione, a condizione che sia votata all’unanimità dei soci. Questi ultimi, infatti, devono prestare fideiussione personale in favore del Liquidatore per la quota parte degli eventuali oneri successivi all’estinzione della Società.
In tal caso il Liquidatore, all’uopo nominato, può procedere all’estinzione della società, certo di non rispondere personalmente dei debiti sociali.