Quesito del 23/06/2014

Nel 2006 una cooperativa edilizia mi ha assegnato un alloggio già dalla stessa costruito, occupato dal vecchio socio assegnatario che nel frattempo era stato escluso per grave morosità.
La cooperativa dopo alcuni anni mi ha intimato la sottoscrizione del rogito notarile ed io in assenza della consegna dell’alloggio, che era ancora occupato, mi sono rifiutato, anche in considerazione che credo la legge preveda la contestualità, o tempi precisi fra l’acquisizione e la residenza.
Oggi dopo quasi otto anni, la cooperativa non è riuscita a consegnarmi l’alloggio ed io pertanto obtorto collo mi sono dimesso.
Ho diritto al rimborso delle quote versate? Con quali tempi? E soprattutto ho diritto ad un equo risarcimento?


Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dalle norme statutarie e dall’art.2532 del codice civile.
Nel caso prospettato, sembra che il recesso sia fondato su giusta causa e, pertanto, al receduto sono dovuti per intero tutti gli importi versati a titolo di anticipazione sul costo costruttivo dell’alloggio assegnato.
Quanto agli altri importi (quelli di natura sociale come capitale, tassa ammissione, spese generali, etc…) occorre verificare se essi siano egualmente dovuti in base all’inadempienza della Cooperativa, avuto riguardo alle convenzioni stipulate al momento dell’ammissione e della prenotazione dell’alloggio.
Se una tale inadempienza dovesse emergere dalla lettura degli atti, in tal caso oltre alla restituzione dei versamenti sociali, il socio receduto avrebbe diritto anche al risarcimento dei danni (da documentare!).