Sono l’amministratore unico di una cooperativa di abitazione che ha realizzato un programma costruttivo di 20 alloggi ammessi al contributo regionale a fondo perduto per la prima casa.
I soci prenotatari hanno sottoscritto un preliminnare per l’assegnazione in attesa dell’erogazione del mutuo e dell’assegnazione in proprietà individuale degli alloggi. Tra i soci ve n’è uno che, sebbene ripetutamente diffidato, persevera nel non versare i ratei previsti dal preliminare.
Lo statuto prevede in caso di morosità la possibilità di dichiarare la decadenza dall’assegnazione.
La domanda a questo punto è: mi conviene notificargli il provvedimento di decadenza o quello di esclusione dalla cooperativa? Avverso il provvedimento cosa potrebbe fare il socio dichiarato decaduto o escluso? Una volta notificato il provvedimento posso procedere a stipulare un altro preliminare per il subentro di altro socio?
Risposta al quesito:
La morosità, se grave e persistente, è una causa di inadempienza sociale che consente l’esclusione da socio.
La Cooperativa ha certamente maggiore utilità alla esclusione del socio inadempiente, posto che lo stesso perde tutti i diritti di socio, che può riacquisire solamente se ottiene giudizialmente l’annullamento della delibera di esclusione.
Per ottenere un tale risultato il socio dovrebbe dimostrare che la sua inadempienza non esiste ovvero è giustificata da una qualche ragione.
La delibera di esclusione è esecutiva e, pertanto, consente la stipula del nuovo atto di assegnazione al socio subentrante. Restano, però, salvi gli eventuali diritti risarcitori nel caso di annullamento del provvedimento espulsivo.
In ragione di quanto precede appare prudente aspettare che il socio esponga le sue ragioni nell’eventuale ricorso e che il giudice si pronunci sull’eventuale istanza di sospensiva dell’esecutività del deliberato.