Nel dicembre 2010 per poter firmare un contratto di prenotazione di un alloggio, mi sono iscritto ad una cooperativa.
Ho firmato il contratto di prenotazione in cui veniva descritto l’appartamento prenotato in una palazzina di 18 alloggi e in cui veniva definito il piano di pagamento. Dopo 2 anni mi comunicano di aver modificato il progetto, gli alloggi sono diventati 24 e la piantina del mio alloggio di conseguenza è stata variata.
Sono stato convocato per firmare, cosa che non ho fatto, un nuovo contratto che accettasse tali varianti effettuate dal costruttore.
Il regolamento della cooperativa prevede che il Consiglio d’amministrazione autonomamente proceda alle modifiche necessarie al progetto, ma tali modifiche possono essere considerate semplici varianti?
Risposta al quesito:
Le variazioni cui presumibilmente si riferisce il regolamento della Cooperativa dovrebbero essere esclusivamente quelle di utilità tecnica, assolutamente compatibili con le facoltà di gestione attribuite agli amministratori.
Diversamente si deve concludere in ordine all’ampliamento dell’originario programma costruttivo, la cui determinazione dovrebbe essere riservata all’assemblea dei soci.
Occorre, pertanto, verificare adeguatamente lo statuto e il regolamento della Cooperativa.
In ogni caso, va anche verificato il verbale di prenotazione del suo alloggio, posto che anch’esso rileva ai fini contrattuali, non essendo consentito alla Cooperativa di apportare modifiche unilaterali non giustificate da un deliberato assembleare e, soprattutto, non condivise dal socio prenotatario.