Siamo soci di una cooperativa edilizia e, dopo aver corrisposto un buon importo in contanti a titolo di prenotazione di alloggio, lo stesso ci è stato consegnato. La parte restante costituirà mutuo.
Ecco alcuni importanti quesiti che preme rivolgerLe:
1) la cooperativa, al momento della prenotazione e successiva assegnazione, aveva obblighi di informazione nei confronti dei soci assegnatari circa gli alloggi non venduti o altra informazione importante?
2) i soci assegnatari sono per legge obbligati a corrispondere rate di preammortamento (o rata mutuo dopo frazionamento, nella forma di canone di locazione verso la cooperativa, la quale gira gli importi alla banca per pagare le rate del mutuo frazionato) o altra spese relativa ad alloggi non venduti?
3) dal momento che i soci della cooperativa sono circa 40 (di cui n. 8 assegnatari di alloggi su 18 alloggi in totale), si potrebbe ipotizzare una responsabilità nei confronti di tutti i pagamenti (rate di preammortamento, spese condominiali etc…) da parte di tutti i soci (40) e non solo di quelli assegnatari, in modo da ridurre il carico in maniera sopportabile?
Risposta al quesito:
Normalmente le Cooperative edilizie sono a mutualità pura o prevalente, nel senso che non svolgono attività commerciale di vendita a terzi degli immobili.
Se, dunque, la Cooperativa assegna esclusivamente ai propri soci, questi sono obbligati pro quota a corrispondere il costo dell’alloggio a titolo di corrispettivo dell’assegnazione.
Va osservato, però, che fino a quando non si provveda alla stipula dell’atto pubblico di assegnazione, tutti gli alloggi realizzati restano di proprietà della Cooperativa e, pertanto, sono aggredibili dai creditori.
Da quanto precede, consegue che, in taluni casi, i soci hanno interesse a versare anche gli importi dovuti da altri soci (morosi ovvero mancanti) al fine di salvaguardare il patrimonio sociale e, soprattutto, non compromettere l’integrità patrimoniale dell’alloggio prenotato.
Resta confermato che tutti i soci devono contribuire pro quota relativamente alle spese riguardanti il loro programma costruttivo, non essendo ipotizzabile che alcuni soci paghino rate di preammortamento inerenti alloggi da loro non prenotati.
Nell’ipotesi di commistione o confusione i soci interessati possono procedere con il controllo giudiziario ovvero con il controllo amministrativo al fine di rilevare la responsabilità degli amministratori della Cooperativa.