Quesito del 05/04/2014

Sono assegnatario/proprietario (atto notarile del 2001) sin dal 1998 di abitazione in cooperativa a proprietà divisa.
Con decreto definitivo è stato espropriato il terreno su cui sono stati edificati più fabbricati. Un proprietario di una parte del terreno espropriato secondo la normativa vigente non ha accettato la valutazione del terreno fatta a norma di legge, per cui il corrispondente ammontare è stato depositato alla Cassa depositi e prestiti.
Il suddetto proprietario ha proceduto per vie legali nei confronti della cooperativa e dell’Amministrazione Comunale a seguito della quale ha avuto riconosciuto dalla Corte d’appello (deposito sentenza 15 aprile 2010) un prezzo a mq molto più alto di quanto stabilito a suo tempo dalla Commissione Provinciale Espropriazioni (23.07.2002).
Dopo otto anni l’Amministrazione Comunale ci fa sapere che dobbiamo integrare la somma dovuta, pena decreto ingiuntivo di pagamento.
Ora l’Amministrazione comunale ha richiesto a tutti gli ex soci il pagamento della differenza del prezzo del terreno, in forza della convenzione stipulata a suo tempo.
Gradirei sapere se l’Amministrazione Comunale può diffidare gli ex soci (dal 13 Giugno 2003 condomini) ad integrare la differenza del prezzo del terreno, oppure diffidare la cooperativa. Noi condomini non abbiamo potuto neanche ricorrere per cassazione in quanto a suo tempo i rapporti previsti nella convenzione avevano come parti esclusivamente il Comune e la Cooperativa ente concessionario. Nella sentenza di condanna non era citato il condominio bensì la cooperativa.
La cooperativa avrebbe quantomeno dovuto interpellare gli ex soci assegnatari se volevano ricorrere in cassazione?
Adesso un buon numero di ex soci intendono pagare al Comune la cifra chiesta, ma sono veramente sollevati nei confronti della cooperativa a.r.l. oppure questa può rivalersi su tutti anche quelli che intendono pagare.

Risposta al quesito:
Quanto prospettato esigerebbe l’esame completo della documentazione  menzionata (convenzione, sentenza, atto di assegnazione, diffida etc…).
Se, infatti, nell’atto pubblico di assegnazione la Cooperativa si è riservata l’integrazione del prezzo, in ragione di oneri futuri, in tal caso la maggiore indennità espropriativa si riversa pro quota su tutti gli assegnatari.
Se nell’atto di Convenzione si prevede il diretto accollo del canone concessorio, in tal caso il Comune può richiedere le somme pro quota a ciascun assegnatario.
Se, infine, l’atto di Convenzione prevede la revoca della concessione nell’ipotesi di inadempimento (come è normale), in tal caso il Comune può procedere alla revoca dell’area assegnata, almeno che la Cooperativa ovvero i singoli soci non provvedono al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso prospettato, tuttavia, appare determinante verificare l’entità della somma richiesta al fine di stabilire la legittimità della quantificazione.
Se, infatti, la condanna è avvenuta a titolo risarcitorio per l’illegittimità della procedura espropriativa, in tal caso il Comune non può pretendere il rimborso dell’intera indennità, ma la pretesa deve limitarsi alla misura dell’indennità legittima.
Quanto alla solidarietà tra soci, va osservato che  essa non dovrebbe sussistere stante l’avvenuta assegnazione definitiva e il conseguente accollo degli oneri limitatamente alla prestazione mutualistica.
Per le obbligazioni sociali, infatti, non può rispondere il singolo socio, se non nella misura di specifici deliberati con accollo pro quota.