Sono socio di coop.va edilizia a proprietà indivisa e passata successivamente a divisa, che ha costruito nel 1981 n.20 alloggi con 19 garage e n. 5 locali comm.li.
Per n. 22 soci è stato effettuato rogito notarile per assegnazione definitiva. Mentre i restanti tre non hanno rogitato per i seguenti motivi:
I socio (locale comm.le) ha in corso azione legale per esclusione in quanto moroso. Sentenza di esclusione con consegna delle chiavi già emessa. Effettuata opposizione, in attesa di decisione da parte del giudice incaricato.
II socio (locale comm.le) non intende al momento rogitare.
III socio, subentrato nel 1987 ad altro socio assegnatario provvisorio di solo alloggio.
In sede di prenotazione, l’allora Presidente ha inserito un posto auto posizionato in prossimità di uscita di sicurezza, che a seguito di verifica dei vigili del fuoco hanno verbalizzato che tale posto deve essere libero e non ostruito.
Chiedo quanto segue:
1) In questa situazione è possibile sciogliere e liquidare la società?
2) Chi a rogitato vorrebbe recedere da socio, è possibile?
3) Come si può risolvere il problema del posto auto, premesso che è stato accatastato in quel punto?
4) Dopo l’assegnazione definitiva sono stati venduti degli alloggi senza che i nuovi acquirenti presentassero la richiesta di ammissione a socio. E’ regolare? Il vecchio socio è obbligato a presentare domanda di recesso? In caso di spese legali ed altro a chi spetta l’onere?
5) possono partecipare alle assemblee?
Risposta al quesito:
Non è possibile sciogliere la Società fino a quando esistono rapporti giuridici pendenti e beni intestati alla Società medesima.
Il problema del posto auto è collegato alla sua agibilità e, posto che non sembra possibile renderlo legittimo, si deve eliminare.
A seguito della eliminazione occorre disciplinare la distribuzione dei posti auto, se ancora possibile, ovvero deliberare sul risarcimento dovuto al socio al quale il posto medesimo viene sottratto.
Dopo cinque anni dai rogiti è possibile vendere gli alloggi a terzi, senza che gli stessi diventino soci della Cooperativa.
E’ chiaro che i terzi, non avendo nulla a che fare con la Società non partecipino alle assemblee sociali; partecipano viceversa alle assemblee condominiali, nella qualità di proprietari degli alloggi.
I soci che hanno venduto hanno mantengono la qualità di soci e restano obbligati alla contribuzione delle spese generali sino all’estinzione del sodalizio (salvo che il Consiglio di Amministrazione accolga la domanda del loro recesso).