Quesito del 26/03/2014

Sono socio di una coop. edilizia che opera dal 1982 e che nei vari anni ha portato a termine vari programmi costruttivi.
I soci al termine del programma costruttivo e dopo l’assegnazione e il frazionamento del mutuo vengono cancellati dal libro soci in seguito a domanda di recesso per raggiungimento dello scopo sociale e la cooperativa rimane in vita con nuovi soci per altri programmi costruttivi.
Oggi, richiedono a noi soci nuovi un risarcimento danni in sede civile per un programma costruttivo terminato nel 2004.
E’ possibile tutto ciò? Chi ne risponde, la cooperativa con i nuovi soci (che non sanno nulla di quanto accaduto nel 2003 in quanto sono succeduti diversi soci e presidenti) o è responsabile il vecchio socio del vecchio programma costruttivo di riferimento seppur abbia effettuato il recesso dalla cooperativa?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una persona giuridica dotata di personalità autonoma da quella dei singoli soci, ancorchè da essi tragga il sostegno per la formazione della volontà sociale.
Da quanto precede consegue che, se gli amministratori hanno accolto il recesso dei soci, le obbligazioni contratte per il programma costruttivo ad essi relativo restano in carico alla Cooperativa, proprio in forza dell’autonomia della stessa nei confronti dei terzi.
Se i soci attuali sono rimasti acquiescenti all’operato degli amministratori, allora condividono le conseguenze del loro operato e devono caricarsi le obbligazioni assunte nell’interesse dei soci receduti.
Se, viceversa, i soci attuali non sono rimasti acquiescenti, anche perché oggettivamente  ignari  della situazione, allora gli stessi possono proporre azione di responsabilità verso gli amministratori quali soggetti tenuti al pagamento delle obbligazioni di cui trattasi.
Va osservato se gli amministratori, nell’accogliere il recesso, abbiano imposto ai soci receduti l’accollo delle obbligazioni future della Società e, pertanto, in tal caso, si dovrebbe  richiedere il pagamento agli ex soci.