Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in qualità di socio di cooperativa edilizia, assegnatario provvisorio di un immobile costruito dalla stessa società, ho convenuto quest’ultima innanzi al Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento d’urgenza di condanna alla esecuzione delle opere necessarie per assicurare staticità al fabbricato, minacciato da una frana.
Gli altri soci sono intervenuti nel menzionato giudizio, chiedendo il rigetto della domanda a difesa della cooperativa.
Atteso che nelle ultime assemblee è stato preannunciato che a breve si procederà alla stipula degli atti di assegnazione definitiva degli immobili in favore dei soci, con dispersione della garanzia patrimoniale della società, pongo i seguenti quesiti:
1) qual’è la maggioranza richiesta per l’emissione di una delibera favorevole alla stipula dei rogiti definitivi ?
2) nel caso in cui l’assegnazione definitiva degli immobili dovesse avvenire prima della conclusione del procedimento d’urgenza, tuttora pendente, potrò agire contro i soci frattanto divenuti proprietari, pignorandone gli immobili?
3) in che modo il socio di cooperativa edilizia può impedire che la cooperativa ponga in essere atti di disposizione del proprio patrimonio?
4) il socio può promuovere l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. contro i singoli soci?
5) in caso di giudizi pendenti e morosità dei soci, il rogito notarile di assegnazione definitiva deve necessariamente statuite l’obbligo di accollo da parte dei soci degli oneri derivanti dall’esito dei giudizi in corso e dei debiti?
Risposta al quesito:
Tralasciando ogni considerazione sulla ritualità dell’azione ex art. 700 cpc, si fornisce risposta di massima alle varie domande:
1) La Cooperativa edilizia ha come scopo l’assegnazione degli alloggi e, pertanto, non esiste una specifica maggioranza per la relativa delibera, che può essere assunta secondo i parametri dell’ordinaria amministrazione;
2) Se la Cooperativa ha stipulato i rogiti, gli immobili assegnati escono dalla sua sfera di dominio e, pertanto, non possono essere più pignorati per eventuali crediti verso la Società;
3) Nel caso prospettato il rimedio potrebbe essere quello del sequestro conservativo, ma in tal caso occorre dimostrare oltre al periculum in mora (oggettiva impossibilità di fronteggiare le obbligazioni future) anche il fumus boni iuris (l’esistenza del diritto di credito)! Va, comunque, osservato che gli amministratori rispondono in proprio se hanno proceduto alla dismissione del patrimonio, nonostante l’esistenza del contenzioso con probabile credito di soci o di terzi;
4) Non sembra che vi siano i presupposti dell’azione revocatoria, che richiede, tra l’altro, la lesione per riduzione del prezzo dell’immobile;
5) Il rogito notarile non deve menzionare l’esistenza dei debiti e del contenzioso, ma in tal caso, come già detto, gli amministratori risponderebbero in proprio.