Nel 2010 ho sottoscritto un’impegnativa di prenotazione alloggio in locazione con contributo a fondo perduto con trasferimento definitivo della proprietà a termine di otto anni (Coop. Edilizia tra lavoratori a r.l.).
A fine lavori (ottobre 2012) è stato consegnato l’appartamento a me ed altri 8 soci assegnatari a fronte di numero 16 alloggi realizzati (tra cui anche il Presidente della Coop. che nel gennaio 2014 ha ceduto ad un nuovo acquirente prima di ultimare le vendite).
Ad oggi, intanto, non sono ancora iniziati i famosi otto anni di locazione e non è stato altresì fatto il frazionamento del mutuo erogato dalla Banca alla ditta costruttrice e in virtù di ciò sono maturate le quote di preammortamento che la Cooperativa, in sede di riunione dell’ottobre 2013, ha chiesto di corrispondere a tale titolo e non solo quelle relative all’immobile di mia spettanza ma anche quelle relative agli invenduti.
Ebbene! Seppure si tratta di soli anticipi di somme intanto bisogna precisare che dallo statuto risultano numero 33 soci (di cui 9 assegnatari e altri non si sa a quale titolo) che hanno partecipato a tale e non solo a questo programma edilizio; inoltre, non ci è stato fornito un piano di preammortamento anche a seguito di esplicita richiesta e che queste quote di preammortamento degli invenduti sono da ripartirsi solo tra noi nove assegnatari; ci è stato detto che vantiamo un credito residuo ma al momento indisponibile per carenza finanziaria.
La domanda è: in quale misura e se siamo obbligati al pagamento di dette somme?
E’ vero che la banca non può procedere al frazionamento prima di vendere ancora sette immobili su un totale di sedici?
Nel caso in cui dobbiamo solo le nostre quote possiamo pretendere la documentazione contabile (piano di preammortamento individuale)?
Qualora non dovessimo essere obbligati verso le quote degli invenduti ma la Cooperativa continua a reiterare le richieste, esistono presupposti per rivolgersi alla Procura e far avviare una indagine giudiziaria?
Risposta al quesito:
Da quanto è possibile comprendere, il contratto di mutuo è stato stipulato tra la Cooperativa e l’Istituto di credito per la realizzazione di un certo numero di alloggi sociali, alcuni dei quali ancor oggi non sono stati prenotati per la presumibile assenza di soci.
Orbene, occorre verificare se il mutuo è agevolato dal finanziamento pubblico ovvero se si tratta di mutuo libero, in quanto, nel primo caso l’Istituto di credito stipula il mutuo solamente in presenza dei soci prenotatari; nell’ipotesi di mutuo libero la Cooperativa assume il rischio economico dell’operazione e, pertanto, i soci esistenti sono obbligati a fronteggiare il fabbisogno finanziario, salvo poi a riottenere il rimborso di quanto versato in esubero.
I soci delle Cooperative hanno diritto ad accedere ai libri sociali e ottenere dagli amministratori informazioni sullo stato economico della società.
Qualora vi siano sospetti sulla gestione da parte degli amministratori, i soci possono esporre i fatti alla Vigilanza sulle Cooperative in sede amministrativa ovvero dare corso all’azione di controllo giudiziario innanzi alla Magistratura civile.
Può risultare utile la consultazione dei seguenti libri:
“LE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE” – Edizioni Giuffrè Milano 2007
“LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVE E IL CONCORDATO NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE” – Edizioni Giuffrè Milano 2010