Quesito del 14/03/2014

Nel 2005 ho acquistato un immobile da un privato che nel 1989 lo aveva acquistato tramite cooperativa.
Nel 2006 sono stato invitato dagli altri assegnatari a far causa all’Anas per dei canoni richiesti e, tuttora in essere, per le condotte di servizio (acqua, luce, gas) che passano sotto la strada.
Nel 2013 la sentenza del giudice delegittimava gli assegnatari degli immobili (sia dal lato attivo che da quello passivo) rispetto alla domanda di pagamento del canone, che quindi sono tenuti al risarcimento delle sole spese legali, e condannava l’impresa costruttrice e la cooperativa di cui facevano parte gli altri assegnatari al pagamento di detti canoni.
La domanda è: io (che ho acquistato 9 anni dopo la liquidazione della cooperativa) e gli altri assegnatari (all’epoca soci), visto che la cooperativa è liquidata, subentriamo per il pagamento di detti canoni?


Risposta al quesito:
Se lei ha acquistato da privato, presumibilmente ex socio della Cooperativa, è estraneo a tutti gli obblighi sociali, salvo che nel suo atto pubblico di acquisto non risulti trascritto un qualche onere in tal senso.
In ogni caso, da quanto prospettato, sembra che lei sia obbligato al pagamento pro quota delle spese legali, in quanto soccombente nel giudizio in cui dovrebbe essere intervenuto in proprio.
Qualora la Cooperativa sia stata liquidata, i soci rispondono solamente nella misura di eventuali erogazioni attive percepite nel corso della liquidazione, salvo specifiche assunzioni di debito per le passività sociali sopraggiunte.
Va osservato che, in generale, le assegnazioni degli alloggi da parte delle  Cooperative  prevedono l’accollo delle eventuali passività relative ai giudizi in corso.
In conclusione, occorre verificare gli atti pubblici di assegnazione e di vendita al fine di stabilire eventuali oneri incombenti sull’odierno proprietario dell’alloggio realizzato dalla Cooperativa debitrice.