Sono socio di una cooperativa edilizia che versa in dissesto finanziario per cui è stata attivata la liquidazione coatta.
La banca aveva iniziato un procedimento di recupero solo verso alcuni soci che avevano pagato in contanti e non verso i soci che avevano il mutuo in virtù del fatto che sul terreno esiste una ipoteca generale.
La procedura di liquidazione blocca l’azione pignoratizia della banca e tutti i soci indistintamente sono responsabili del debito contratto dagli amministratori?
Risposta al quesito:
Con la messa in liquidazione coatta e la declaratoria di insolvenza, si bloccano tutte le azioni esecutive individuali verso la Cooperativa debitrice.
Se sugli immobili incombe ipoteca fondiaria, l’Istituto bancario può procedere autonomamente con privilegio assoluto per il credito relativo.
I soci che hanno stipulato un contratto di mutuo dovrebbero rispondere esclusivamente degli obblighi assunti con l’accollo della relativa quota.
I soci che non hanno stipulato alcun contratto rischiano di perdere il diritto alla prenotazione e assegnazione dell’alloggio, in quanto il Liquidatore può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 L.F..
In ogni caso, l’alloggio che deve essere assegnato ai soci sarà gravato pero quota dai debiti sociali in relazione al valore di mercato dell’immobile.
I soci che non hanno avuto l’assegnazione possono ricorrere alla procedura del concordato di liquidazione.
Le potrà essere utile la consultazione del libro: “La Liquidazione Coatta Amministrativa e il Concordato nelle Società Cooperative“ Milano 2010 Edizioni Giuffrè.