Un mio parente è socio di una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa posta in liquidazione coatta amministrativa per debiti nei confronti della banca che aveva concesso il mutuo, tra l’altro con contributo regionale.
Il liquidatore ci ha informati che a fronte del credito dei soci c’era la possibilità di fare un atto di transazione e divenire proprietari della casa pagando una somma che consentisse di saldare i debiti.
Ora a distanza di quattro anni dalla transazione la Regione ci chiede di pagare il contributo di trasformazione indivisa-divisa per l’art. 18 della legge 179/92.
La domanda è questa: è una richiesta legittima?
Tale contributo è dovuto dai soci anche se la cooperativa è in liquidazione coatta amministrativa?
Risposta al quesito:
Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è finalizzato alla liquidazione del patrimonio sociale fino alla definitiva estinzione della Società.
Occorre, poi, distinguere il caso in cui la Cooperativa sia stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale competente, dal caso in cui le operazioni di liquidazione si chiudono con l’integrale pagamento dei debiti sociali.
Nel caso in specie, sembra che il liquidatore abbia proceduto al pagamento dei debiti a seguito di una “transazione“ con i soci, in forza della quale gli stessi hanno versato le somme per la copertura del fabbisogno finanziario.
La transazione, tuttavia, sembra riguardare esclusivamente i debiti sociali, mentre non dovrebbe avere trattato la problematica del passaggio dalla proprietà divisa a quella individuale, sotto l’aspetto del rapporto con l’Ente pubblico finanziatore.
A seguito del predetto passaggio, infatti, la stipula degli atti di trasferimento della proprietà individuale degli alloggi è subordinata ex lege alla autorizzazione dell’Ente che ha erogato il contributo.
La predetta autorizzazione, poi, è vincolata al pagamento delle somme dovute per la copertura della differenza tra il contributo agevolato ricevuto per la proprietà indivisa e quello per legge previsto per la proprietà divisa.
Alla luce di quanto precede, il pagamento della succitata differenza è certamente dovuto per potere ottenere l’autorizzazione alla stipula degli atti.