In data 10/02/2006 ho acquistato un appartamento da un socio di cooperativa divisa con atto di assegnazione del 28/05/96 con mutuo fondiario agevolato ai sensi della legge 475/78 ripartito ed estinto prima della stipula.
Qualche mese dopo fui convocato per versare del denaro a fronte delle spese di liquidazione della cooperativa, che risulta liquidata in data 25/03/2010.
In data 20/12/2007 ho venduto l’appartamento.
In data 04/04/13 mi veniva notificato atto di citazione dei compratori che mi richiedono la restituzione del prezzo e l’annullamento dell’atto, in quanto essendosi recati al Comune a richiedere il certificato di abitabilità per vendere a loro volta l’immobile, gli veniva notificato che tutto il piano ove insisteva il mio appartamento più altri 2 era stato edificato abusivamente in difformità alla licenza edilizia.
Tutto questo passando sotto gli occhi di tre notai e 2 banche erogatrici di altrettanti mutui.
Il presidente della cooperativa, che presenziò all’atto di assegnazione (dichiarando che l’immobile era conforme alla licenza rilasciata), e tutti i soci della stessa sono assegnatari di appartamenti ivi residenti.
La causa è in corso e la domanda è questa: posso come socio, anche se per breve periodo, citare direttamente il presidente ed i consiglieri in carica a quel tempo senza attendere che lo faccia il socio che ha venduto a me e a cui sto inviando un atto di citazione, in uno al mio notaio rogante, per danno presunto?
Risposta al quesito:
Il caso prospettato esige un particolare approfondimento, senza il quale non sembra possible fornire l’adeguata soluzione.
Per le vie generali, tuttavia, può affermarsi che appare corretto citare in giudizio l’originario socio venditore, in quanto il contratto di vendita risulta nullo a causa del rinvenuto abuso edilizio. A seguito della declaratoria di nullità, il socio originario sarà tenuto alla restituzione del prezzo da lei pagato.
Per quanto riguarda la presunta responsabilità del notaio rogante occorre approfondire la situazione di fatto, posto che, al momento dell’atto, l’immobile era dotato di una concessione edilizia formalmente regolare ed è presumibile che il legale rappresentante della Cooperativa abbia dichiarato l’assenza di abusi edilizi.
Più problematica appare l’ipotesi della responsabilità degli amministratori, che andrebbe accertata sul presupposto della loro conoscenza della difformità edilizia, anche di natura oggettiva ovvero basata su presunzioni.
In ogni caso, la sua qualità di socio consentirebbe la citazione diretta degli amministratori, purchè basata su fondati elementi di responsabilità.
Appare, viceversa, ipotizzabile, previo approfondimento, l’ipotesi di una responsabilità risarcitoria sia a carico del direttore dei lavori che dell’impresa realizzatrice, nonché dell’Istituto di credito mutuante, soprattutto se la Cooperativa ha fruito del contributo pubblico.