Quesito del 10/02/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia per azioni, in occasione dell’approvazione del bilancio al 31/12/2012 abbiamo scoperto che il presidente oltre ad aver effettuato pagamenti a fornitori senza che questi rilasciassero fatture, non sono state versate ritenute di acconto, IVA 2011 e 2012, contributo CCIAA, non sono state inviate denunce UNIEMENS.
D’altro canto ha provveduto ad incassare tutti i suoi oneri di compenso senza che questi venissero deliberati ed approvati.
Per quanto sopra il presidente è perseguibile penalmente e civilmente per le sue omissioni? Il consiglio di amministrazione è anche lui responsabile per la cattiva gestione del presidente e la sua mancanza di controllo?
Infine noi soci quali obblighi e responsabilità abbiamo per le inadempienze del presidente e del consiglio di amministrazione?

Risposta al quesito:
Il presidente della Cooperativa è responsabile per i danni provocati alla Società, ai soci e ai terzi a seguito di inadempienze nell’esercizio del mandato a lui conferito; è, altresì, responsabile penalmente per eventuali attività illecite compiute nell’esercizio della propria funzione.
I consiglieri di amministrazione che non abbiano dissentito palesemente dall’attività dannosa posta in essere dal presidente sono responsabili per culpa in vigilando.
Nel caso prospettato, sembra che il presidente, ma anche i consiglieri, rispondano certamente delle eventuali sanzioni amministrative e fiscali a seguito dei ritardi nei pagamenti di quanto dovuto per legge; rispondono, inoltre, delle somme percepite dal presidente a titolo di compenso, stante l’assenza del deliberato assembleare ovvero della specifica previsione statutaria.
Se, tuttavia, lo statuto sociale dovesse prevedere il diritto del presidente al compenso, in tal caso l’eventuale responsabilità sarebbe limitata alle somme percepite in esubero rispetto al normale corrispettivo dovuto per attività similari.
Per quanto riguarda il pagamento a fornitori in assenza di fattura occorre distinguere il caso in cui le somme sono effettivamente dovute da quello in cui la prestazione è inesistente.
Nel primo caso gli amministratori rispondono delle sanzioni dovute per la regolarizzazione della scrittura contabile (autofattura); nel secondo caso gli amministratori rispondono civilisticamente, dovendo restituire l’intero importo, ed eventualmente anche in sede penale (ad es.: falso in bilancio).
La Cooperativa è a responsabilità limitata e, pertanto, i soci rispondono esclusivamente nei limiti dei conferimenti dovuti per statuto ovvero in occasione di deliberati sociali esecutivi ovvero per somme indebitamente riscosse e loro elargite da amministratori inadempienti.