Quesito del 15/01/2014

La coop nata nel 1979 (18 soci) è a proprietà divisa (alloggi costruiti, assegnati ed abitati dal 1989 e solo ora in procinto di rogito).
Dopo la prima proroga del 2009, nel 2011, non potendo più prorogarne la scadenza, la coop è stata messa in liquidazione ed io ne sono il liquidatore/socio.
Oggi (ad un mese dal rogito) un socio per questioni personali chiede di recedere dallo status e far subentrare il figlio. Visto lo stato societario ed il tempo trascorso è fattibile?

Risposta al quesito:
L’art. 2530 del codice civile dispone che “la quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori”.
Nel caso prospettato, la Cooperativa è in stato di liquidazione volontaria e, pertanto, gli amministratori hanno cessato ogni loro funzione e sono stati sostituiti per l’ordinaria amministrazione dal liquidatore, nominato allo scopo di liquidare il patrimonio sociale.
L’accettazione del recesso del socio e l’ammissione del nuovo socio, non rientrando nell’ordinaria amministrazione del liquidatore della società, devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Se la Cooperativa ha fruito del contributo pubblico, il subentro del nuovo socio è condizionato dal possesso di determinati requisiti soggettivi del socio medesimo previsti dalla legge (reddito, impossidenza immobiliare, residenza).
Il subentro del nuovo socio, inoltre, è regolato dal Testo Unico per l’edilizia popolare n. 1165/38, che all’art. 94 impone agli amministratori delle Cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico di predisporre l’elenco degli aspiranti soci e di aggiornarlo cronologicamente in forza delle domande pervenute nel corso della vita sociale.
L’art. 108 del medesimo Testo Unico dispone che, nel caso di alloggi disponibili a seguito del recesso o esclusione di soci prenotatari, gli amministratori devono attingere all’elenco degli aspiranti soci secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute alla Cooperativa.
Nel caso prospettato, se la Cooperativa ha fruito del contributo pubblico, il liquidatore deve sottoporre all’assemblea l’accettazione del recesso chiesto dal socio e l’approvazione del subentro dell’aspirante socio, avuto riguardo alla graduatoria delle domande pervenute nel corso della vita sociale.