Sono socio di una cooperativa edile che ha costruito con soldi versati dai soci, il mese scorso ho avuto il frazionamento del mutuo e l’atto notarile.
La banca ha erogato il muto alla cooperativa per un tasso di interesse non superiore al 5%, mentre la cooperativa per oltre 6 anni mi ha costretto a pagare un tasso del 14,80%. Ho fatto ricorso ad un legale, ho denunciato il fatto alla finanza ma non ho potuto fare altro che pagare.
Quando tutti i soci avranno fatto l’atto notarile il presidente metterà in liquidazione la cooperativa e in attesa vuole che faccia una lettera di dimissioni.
Vi chiedo: 1) è possibile recuperare gli interessi pagati in eccesso? 2) In caso volessi procedere legalmente, le mie dimissioni o la liquidazione della cooperativa potrebbero ostacolare la mia richiesta?
Risposta al quesito:
Quanto da Lei prospettato desta molte perplessità perchè la richiesta di interessi diversi da quelli effettivamente pagati potrebbe costituire un illecito penalmente rilevante nel caso di dolo o falsa rappresentazione da parte degli amministratori.
La circostanza, pertanto, andrebbe verificata attraverso l’esame della contabilità sociale e, soprattutto, del contratto di mutuo.
Il contratto di mutuo, infatti, potrebbe prevedere un periodo di preammortamento e, in tal caso, i tassi di interesse non sarebbero quelli agevolati ma quelli ordinari.
Quanto al recupero della eventuale eccedenza, sarebbe possibile ottenerlo nel caso di accertamento della responsabilità penale degli amministratori, mentre in caso contrario sarebbe problematico agire in sede civilistica.
In tale ultimo caso, infatti, potrebbe essere preclusiva l’approvazione dei bilanci da parte dell’assemblea e la mancata tempestiva opposizione da parte del socio dissenziente.
Relativamente alla ipotesi di messa in liquidazione della Cooperativa va osservato che essa non è preclusiva alle eventuali azioni dei soci a tutela dei propri diritti, posto che si tratta di una fase dell’attività sociale che non determina l’estinzione del sodalizio, seppur ad essa preordinata.
Le dimissioni da socio, soprattutto nella fase della liquidazione, potrebbero impedire il pieno esercizio dei diritti del recedente, come ad esempio il diritto al controllo della contabilità sociale.