Da circa un anno sono divenuto proprietario di un appartamento costruito da una Soc. Coop. edilizia a MP, che avendo conseguito l’obiettivo sociale è stata posta in liquidazione. Durante la vita della Cooperativa, allorquando i soci occupavano gli alloggi in regime di “proprietà indivisa”, in circostanze di cui ometto i dettagli, venne chiaramente deliberata – con l’unanimità dei soci (1000/1000) – l’assegnazione alle pertinenze dell’alloggio da me occupato di uno dei due lastrici solari presenti nell’edificio (segnatamente quello incidente sulla colonna di fabbrica del mio appartamento), specificando che l’altro lastrico solare sarebbe rimasto a disposizione di tutti i soci (oggi condomini) per gli usi comuni. Orbene, una volta conseguita la “proprietà divisa” degli appartamenti, l’assemblea del costituito “condominio” (formata dalle stesse persone che approvarono la delibera della Cooperativa), con nuova delibera ha disconosciuto la precedente di cui sopra e ha rifiutato di procedere alla stesura dell’atto di compravendita del suddetto lastrico solare. La mia domanda è la seguente: posso ancora far valere i diritti derivanti dalla delibera approvata all’unanimità dalla allora Cooperativa, anche se la stessa è stata posta in liquidazione? Ad ogni buon conto, ove ne sussistano i presupposti, in quale modo posso far valere il mio diritto di annettere alle pertinenze del mio appartamento la parte comune di condominio in questione?
Risposta al quesito:
Le delibere di assegnazione degli alloggi sociali e delle relative pertinenze assunte dalle Cooperative edilizie sono equiparabili ai preliminari di vendita e, pertanto, il socio beneficiario ha diritto a chiederne l’esecuzione in forma coattiva ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Nel caso di specie, tuttavia, sembra che la Cooperativa abbia già effettuato tutti gli atti di assegnazione ai soci, ricomprendendo in essi anche le pertinenze comuni del complesso immobiliare.
In tal caso anche l’atto di assegnazione stipulato dal socio che ha formulato il quesito dovrebbe essere stato redatto nell’ottica delle pertinenze comuni acquisite pro quota da tutti i soci.
Da quanto precede, sembrerebbe che il socio abbia accettato l’assegnazione pro quota delle pertinenze, così rinunciando alla assegnazione esclusiva precedentemente effettuata dalla Cooperativa.
Se, viceversa, dagli atti pubblici di assegnazione potesse desumersi che la pertinenza in questione non e’ stata trasferita pro quota ai soci, allora la detta porzione immobiliare sarebbe tuttora nella disponibilità della Cooperativa in liquidazione, che sarebbe l’unico potenziale interlocutore in ordine al diritto reclamato dal socio.
In tal caso, infatti, la delibera del condominio non avrebbe alcuna incidenza sulla deliberazione di assegnazione precedentemente assunta dalla Cooperativa e il socio avente diritto potrebbe instaurare il giudizio ex art. 2932 c.c. nei confronti della medesima Società in liquidazione.