Quesito del 17/04/2013

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa costruita con due finanziamenti diversi, uno erogato dalla regione e l’altro, per un lotto diverso, erogato  dallo stato. Il mutuo è stato estinto da tutti i soci, i primi, hanno già stipulato il rogito, mentre gli altri soci aspettano il decreto dal Ministero delle Infrastrutture.
Possono i primi recedere da socio senza aspettare che tutta la coop. raggiunga lo scopo sociale?
E’ da considerare che l’area di sedime dei fabbricati, è stata in parte  pagata dai soci, per il resto  è in assegnazione alla cooperativa.
Quelli che chiedono di recedere da socio, hanno poi lo stesso diritto di utilizzare le aree assegnate alla cooperativa, come parcheggiare camper ed altro?

 

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie di abitazione, il rapporto che si instaura con i soci ha una duplice natura: da una parte è riconducibile al contratto sociale, per altro verso si fonda sul rapporto mutualistico, riguardante lo scambio tra il bene casa e il corrispettivo pagato.
Conseguentemente, i soci sono obbligati a versare le spese di amministrazione in ragione del rapporto di società e a rimborsare i costi di costruzione in relazione all’alloggio ricevuto in assegnazione.
Orbene, mentre il rapporto mutualistico si esaurisce con l’assegnazione dell’alloggio e il pagamento del corrispettivo richiesto, il rapporto di società si estingue con la liquidazione della Cooperativa e la cancellazione dal registro delle imprese.
Ne consegue che il socio resta vincolato al rapporto sociale, a meno che gli amministratori non acconsentano al recesso , ricorrendone i presupposti, come  previsto dall’art. 2532 c.c..
Nel caso in specie, la Cooperativa consta di due programmi costruttivi , sicchè si presume che i soci del primo programma abbiano raggiunto lo scopo sociale e, pertanto, non sussistendo pendenze economiche nei loro confronti, possono richiedere di recedere.
A fronte della richiesta dei predetti soci, gli amministratori devono pronunciarsi accogliendola o rigettandola; possono, inoltre, condizionare l’accoglimento all’accollo del costo pro quota, da parte dei soci receduti,  relativamente alle operazioni di estinzione e cancellazione della Cooperativa.
In caso di rigetto della domanda di recesso, i soci interessati possono proporre opposizione innanzi al Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.