La Cooperativa in cui sono presidente del cda è stata sottoposta a verifica ispettiva dall’Assessorato attività produttive Sicilia.
La Cooperativa ha sempre comunicato di non essere a mutualità prevalente sia in Nota Integrativa sia sul modello di deposito al Registro Imprese. Sull’Albo delle Cooperative risulta iscritta nella sezione altre cooperative. L’Ispettore, poiché sullo Statuto è indicato che la Cooperativa è a mutualità prevalente, chiude il verbale proponendo lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società.
E’ possibile impugnare il provvedimento? Trasformare la Cooperativa? Cedere l’attività che svolge la Cooperativa?
Risposta al quesito:
La richiesta dell’ispettore è errata in quanto non sussistono i motivi dello scioglimento coatto, in quanto la normativa vigente prevede esclusivamente l’obbligo per la Cooperativa di modificare lo Statuto adeguandolo alla attività effettivamente svolta e a quella dichiarata e recepita dall’Albo delle Cooperative.
La Cooperativa deve proporre ricorso amministrativo entro 60 giorni dal provvedimento di scioglimento, ma deve anche rivolgere tempestiva istanza al competente Assessorato con le osservazioni e le richieste di rinnovo dell’ispezione e sostituzione dell’incaricato della relativa esecuzione.