Egregio avvocato, sono un socio di una Cooperativa edilizia con mutualità prevalente beneficiaria di un contributo regionale di cui al BUR della Regione Campania nr. 17 del 22/04/2003, contratto locazione decennale con patto di futura assegnazione in proprietà; contributo pari ad euro 21.000 a socio con il possesso di requisiti relativi alla prima abitazione e del reddito. Nell’anno 2013 la Cooperativa ha stipulato i relativi contratti di locazione decennale, con patto di successiva assegnazione in proprietà, da società cooperativa edilizia ai propri soci ai sensi della legge n. 21/2001.
Nel mese di settembre 2024, non essendoci cause impeditive gravanti la maggior parte dei soci ha proceduto all’atto notarile dell’avveramento della condizione (10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità) e contestuale passaggio in proprietà.
Purtroppo un socio socio della Cooperativa, pur assegnatario fin dall’anno 2011 (verbale di assegnazione), per problemi gravi di salute (ictus) ha sottoscritto l’atto di locazione decennale nell’anno 2017. In questo caso questo socio che ormai è un ultra ottantenne, deve attendere il decorso dei dieci anni (2027) oppure, in considerazione che nel bando regionale viene riportato che la data di decorrenza dei dieci anni, ha inizio dal certificato di abitabilità e/o fine lavori (2013) si può procedere all’atto di avveramento della condizione con trasferimento della proprietà?
Al momento il notaio ha espresso un parere negativo ma in considerazione dell’età avanzata del socio e della sue precarie condizioni di salute, vi è una possibilità di procedere ?
Risposta al quesito:
La legge prescrive che il contratto di locazione esige la forma scritta per la sua validità, sicché nel caso del finanziamento pubblico condizionato al periodo decennale di locazione, la relativa decorrenza inizia dalla data del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie si tratta di una Cooperativa, sicché lil contratto può essere inteso come il verbale di assegnazione, eventualmente integrato da altri verbali in cui vengono enunciate le condizioni, come il prezzo e gli obblighi di assunzione degli oneri condominiali.
Si devono, pertanto, esaminare il predetti atti e, qualora si dovessero riscontrare tutti gli elementi essenziali del contratto locativo, si dovrebbe interloquire con il notaio e, nell’ipotesi di permanenza dell’indisponibilità al rogito, dare corso ad un giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza sostitutiva dell’atto pubblico.