Quesito del 02/10/2024

Nel settembre 2018 ho prenotato un appartamento da costruire nell’ambito di una Cooperativa edilizia per la realizzazione di un parco residenziale. Ho sottoscritto un’impegnativa di prenotazione e un piano finanziario, che ho regolarmente onorato, ad eccezione del saldo previsto “alla consegna a fine lavori”.
La data di completamento, indicata nell’impegnativa per gennaio 2020, non è stata rispettata. Con i lavori di costruzione ormai completati, ho formalmente sollecitato la Cooperativa a procedere con la stipula del rogito, che, come concordato, deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di abitabilità, il quale non è stato ancora ottenuto. Ho richiesto alla Cooperativa di attivarsi per ottenere tale certificato.
In risposta, la Cooperativa ha avanzato una richiesta di saldo maggiorata di 54.000,00 euro rispetto all’importo previsto nel preliminare, giustificando l’aumento con l’incremento dei costi dei materiali post-pandemia, gli interessi sulle somme versate e la realizzazione di un box auto di dimensioni superiori. Tuttavia, il box risulta essere di dimensioni inferiori a quelle pattuite.
Ho contestato formalmente l’importo richiesto e mi sono reso disponibile a trovare una soluzione conciliativa per evitare un contenzioso, senza ricevere alcuna risposta. Sottolineo che nel preliminare è esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi e che è stabilito che le quote versate non producono interessi.
L’aumento richiesto, imputato all’incremento dei costi dei materiali causato dalla pandemia, rappresenta il 10% del prezzo complessivo dell’immobile. Come posso procedere per tutelare i miei diritti in questa situazione?

Risposta al quesito:
Se l’aumento non è giustificato da una specifica eventualità prevista nel contratto preliminare ovvero da un deliberato assembleare che ha innovato il prezzo, rimasto non opposto, in tal caso il socio può citare in giudizio la Cooperativa per l’esecuzione coattiva dell’obbligo a contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..
La predetta azione consente di trascrivere nei Registri Immobiliari la domanda giudiziale che assume effetto prenotativo, sicché la Cooperativa non potrà disporre dell’immobile e i creditori soci non potranno aggredirlo fino alla conclusione del Giudizio intrapreso.
Si rende, comunque, necessaria la verifica di tutti i requisiti per la proposizione dell’azione a tutela dei diritti.