A luglio 2020 ho prenotato un appartamento da costruire nell’ambito di una Cooperativa edilizia per la realizzazione di un parco residenziale a Frattamaggiore (Na). Ho sottoscritto un’impegnativa di prenotazione e un piano finanziario di previsione che ho onorato in tutte le sue forme (versamenti ad avanzamento lavori e interessi di prefinanziamento e preammortamento) e addirittura superato, avendo anticipato anche quote superiori rispetto allo stato reale di avanzamento lavori, su richiesta del presidente della Cooperativa.
Il piano finanziario prevedeva anche l’accollo della quota parte del mutuo finanziario a cui la Cooperativa ha fatto ricorso. Il presidente della Cooperativa, nonché rappresentante legale della stessa, in fase di prenotazione, mi indicò via e-mail come data di fine lavori prevista luglio 2022. Tale data però non fu poi riportata nei documenti sottoscritti.
Ad oggi a distanza di ben 4 anni e dopo aver erogato quasi l’intero importo previsto nel piano finanziario (+iva), nonché gli interessi bancari di prefinanziamento mutuo e oneri accessori maturati, il presidente della Cooperativa ha comunicato improvvisamente ai soci una revisione dei costi che porta ad un delta di circa 1 milione di euro che deve essere assorbito dai soci (circa 50-60.000 euro in più per socio). Il presidente ha attribuito questo aumento dei costi all’aumento del costo della manodopera per le fasi finali di stuccatura e pitturazione (sia interne agli appartamenti che esterne alle parti comuni).
Mi chiedevo se è possibile una richiesta del genere (mai ravvisata nei bilanci approvati), a cosa andiamo incontro e cosa possiamo fare per difenderci da un presidente e rappresentante legale che fino ad ora sembra averci solo preso in giro, chiedendo sempre soldi in più, ai fini del completamento delle abitazioni, e che verso gli ultimi mesi (5-6 a suo dire) ha detto che se non possiamo pagare l’aumento di costo dobbiamo far subentrare altri soci al posto nostro.
Risposta al quesito:
Le Cooperative sono Società dotate di organi esecutivi che devono sottostare alla volontà assembleare.
Se gli amministratori hanno male operato sono esposti all’azione di responsabilità sociale, che, ricorrendone i presupposti, deve essere motivatamente votata dall’assemblea dei soci.
Con il voto favorevole si apre la fase giudiziale, mediante l’atto introduttivo redatto dal legale specializzato.
Nel caso di specie, pertanto, occorre preliminarmente verificare la situazione degli stati d’avanzamento, le responsabilità per gli eventuali ritardi e per i mancati tempestivi interventi di tutela.
All’esito della verifica si può agire con l’azione di responsabilità se sussistono i relativi presupposti di diritto.
Per il futuro, l’assemblea dei soci deve revocare il mandato affidandosi a soggetti e professionisti competenti.